Lo statuto della cooperativa giornalistica: requisiti statutari e requisiti funzionali

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Come si è visto nel capitolo precedente, il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 non disciplina la cooperativa giornalistica sotto il profilo civilistico, ma individua le condizioni alle quali essa può accedere al sistema dei contributi pubblici destinati all’editoria.

A differenza della legge n. 416 del 1981, che delinea il modello della cooperativa giornalistica nel suo complesso, il decreto legislativo n. 70 del 2017 interviene selezionando una serie di requisiti che il legislatore considera essenziali per verificare che la cooperativa sia effettivamente espressione del lavoro giornalistico e non costituisca uno strumento puramente formale utilizzato per beneficiare del sostegno pubblico. Per tale ragione, l’articolo 4 distingue chiaramente due categorie di condizioni.

Da un lato, individua una serie di clausole che devono essere espressamente contenute nello statuto sociale. Dall’altro, richiede che la cooperativa mantenga, nel corso della propria attività, determinati requisiti organizzativi e funzionali.

La distinzione non è soltanto teorica. Essa assume un rilievo pratico fondamentale perché l’assenza di una clausola statutaria produce conseguenze profondamente diverse rispetto alla perdita di un requisito funzionale.

Nel primo caso il problema riguarda il contenuto dell’atto costitutivo e può rendere la cooperativa non conforme alle prescrizioni richieste per l’accesso ai contributi.

Nel secondo caso, invece, la cooperativa dispone di uno statuto corretto ma, per effetto della propria gestione, non soddisfa più le condizioni richieste dalla legge.

L’articolo 4, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 70 del 2017 individua espressamente le previsioni che devono risultare dallo statuto della cooperativa e che possiamo chiamare requisiti statutari.

Pur avendo nel precedente capitolo della guida citato le norme specifiche, riteniamo, comunque, utile un approfondimento.

La prima clausola riguarda la partecipazione alla compagine sociale degli altri giornalisti dipendenti della cooperativa che ne facciano richiesta, purché abbiano un rapporto di lavoro analogo e siano vincolati dalla clausola di esclusiva. La disposizione appare coerente con la logica complessiva della cooperativa giornalistica. Il legislatore intende infatti garantire che i giornalisti che lavorano all’interno della cooperativa possano essere soci della stessa, consentendogli di accedere dietro semplice richiesta.

Questo è uno degli strumenti fondamentali per garantire la partecipazione democratica alla gestione dell’impresa da parte dei giornalisti. Il principio dell’editore puro viene, così, per la prima volta sancito all’interno dell’ordinamento italiano.

La seconda clausola riguarda il principio del voto a testa. Lo statuto deve prevedere che ciascun socio ordinario possa esprimere un solo voto, indipendentemente dal valore della quota posseduta e dalle funzioni svolte all’interno della cooperativa. Contestualmente deve essere esclusa qualsiasi forma di voto plurimo. Questa disposizione non rappresenta una novità assoluta rispetto ai principi propri della cooperazione ma assume un significato particolare nel settore editoriale. La norma impedisce che il controllo della cooperativa possa dipendere dall’entità del capitale investito.

Particolarmente significativa è poi la disciplina relativa ai limiti di partecipazione al capitale sociale.

Lo statuto deve impedire che ciascun socio ordinario possa detenere più di un terzo del capitale nelle cooperative composte fino ad otto soci e più di un quinto nelle cooperative con un numero superiore di soci. La finalità della norma appare evidente. Essa impedisce che la struttura proprietaria della cooperativa possa progressivamente perdere il proprio carattere mutualistico attraverso concentrazioni di capitale incompatibili con il principio di democraticità che caratterizza questo modello societario. Si tratta di limiti speciali che prevalgono sulla disciplina generale delle cooperative e che rispondono all’esigenza di evitare concentrazioni del controllo societario.

L’ultima clausola riguarda il divieto per ciascun socio ordinario di detenere partecipazioni in altre cooperative editoriali che abbiano richiesto l’ammissione ai contributi pubblici.

Il legislatore ha inteso evitare che il medesimo soggetto possa esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza significativa su più cooperative beneficiarie del sostegno all’editoria.

La violazione di tale disposizione assume particolare gravità.

L’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 70 del 2017 prevede infatti che, qualora venga accertato il possesso di partecipazioni vietate, tutte le cooperative coinvolte decadano dalla possibilità di accedere ai contributi.

La sanzione conferma la rilevanza attribuita dal legislatore all’effettiva autonomia delle cooperative giornalistiche.

Accanto alle clausole statutarie, il decreto legislativo individua una serie di requisiti che devono caratterizzare il concreto funzionamento della cooperativa e che chiameremo requisiti funzionali.

Essi non possono essere soddisfatti mediante una semplice previsione statutaria, ma richiedono una costante verifica durante tutta la vita della società.

Il primo requisito è costituito dalla mutualità prevalente.

Come già evidenziato nel precedente articolo, essa rappresenta una caratteristica propria delle cooperative disciplinata dagli articoli 2512 e seguenti del codice civile e deve essere verificata annualmente sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 2513.

A questo si aggiunge l’obbligo di associare almeno il cinquanta per cento dei giornalisti dipendenti aventi rapporto di lavoro regolato dal contratto nazionale giornalistico e clausola di esclusiva.

La disposizione conferma come il legislatore abbia voluto privilegiare un modello nel quale i giornalisti non siano semplicemente dipendenti della cooperativa, ma partecipino anche alla sua proprietà e alla sua gestione.

Ulteriore requisito è rappresentato dall’assunzione della maggioranza dei soci con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Anche questa disposizione risponde all’esigenza di garantire che la cooperativa rappresenti un’organizzazione stabile dell’attività editoriale e non un mero contenitore societario utilizzato per accedere alle provvidenze pubbliche.

È opportuno osservare che nessuno di questi requisiti può essere soddisfatto mediante una clausola statutaria.

Essi dipendono esclusivamente dalla concreta organizzazione della cooperativa e devono permanere durante l’intera attività sociale.

L’esperienza professionale dimostra che questa distinzione tra requisiti statutari e requisiti funzionali viene frequentemente sottovalutata.

In molti casi l’attenzione si concentra esclusivamente sulla redazione dello statuto, ritenendo che una volta predisposto un testo conforme alle prescrizioni legislative il problema possa considerarsi risolto. Inoltre, spesso le imprese dopo aver avuto accesso al contributo ritengono che il mantenimento del contributo costituisca una conseguenza automatica dell’ammissione ottenuta nell’esercizio precedente. E, invece, non è così.

Infatti, è necessario verificare, anno dopo anno, che la cooperativa continui a rispettare tutti i requisiti organizzativi richiesti dal legislatore.

È proprio in questa fase che emergono le principali criticità.

Mutamenti nella composizione della base sociale, cessazioni di rapporti di lavoro, nuove assunzioni, perdita della mutualità prevalente o modifiche nella distribuzione delle partecipazioni possono incidere direttamente sulla permanenza dei requisiti richiesti per l’accesso ai contributi.

Per questa ragione, la verifica dello statuto non può essere considerata un’attività isolata da svolgere esclusivamente al momento della costituzione della società.

Essa deve inserirsi in un ampio sistema di controllo periodico del funzionamento della cooperativa, volto ad accertare non soltanto la correttezza formale delle clausole statutarie, ma anche la loro effettiva attuazione nella gestione dell’impresa editoriale. Lo statuto rappresenta quindi il punto di partenza, ma non il punto di arrivo. La permanenza dei requisiti richiesti dalla normativa speciale impone infatti un’attività di verifica continua, che accompagna l’intera vita della cooperativa giornalistica e costituisce parte integrante della sua corretta gestione.

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