Editoria

Giurisprudenza, la rassegna stampa destinata a uso privato non viola il diritto d’autore dell’editore

È legittima la riproduzione sulle rassegne stampa ad uso esclusivo dei propri clienti degli articoli, informazioni e notizie già pubblicati sui giornali e periodici. Sussiste il diritto di svolgere l’attività di rassegna stampa, nel rispetto della normativa vigente, attraverso la selezione di articoli o parti di articoli già pubblicati, riferiti all’argomento che interessa il singolo cliente, comunicandolo esclusivamente allo stesso e non mettendolo a disposizione di un pubblico generalizzato attraverso la pubblicazione e diffusione su altre riviste o giornali o attraverso simili atti concorrenziali in danno degli editori. Non viola i diritti d’autore dell’editore di giornale il servizio di rassegna stampa realizzato da società terza per propri clienti e non destinato alla diffusione al pubblico. Sono queste le massime che scaturiscono dalla sentenza del Tribunale di Roma 816/2017, avente ad oggetto il rapporto tra diritto d’autore e pubblicazione delle rassegne stampa.
Pomo della discordia è infatti la legittimità della utilizzazione degli articoli di giornale o di frammenti degli stessi da parte delle società esercenti le rassegne stampa senza il consenso degli editori titolari dei diritti di utilizzazione economica, in quanto autori dell’opera collettiva e come tali titolari della facoltà di consentire o impedire a qualunque terzo la riproduzione di essa o di parti di essa. Parti attrici del procedimento sono la Fieg e Promopress, società di servizi incaricata di gestire i diritti di riproduzione dei giornali quotidiani e periodici per conto dei principali editori italiani. Parti convenute sono L’Eco della Stampa s.r.l. e Data S.p.a, due imprese che svolgono servizi di rassegna stampa. Per gli attori c’è un rapporto di concorrenza tra giornali e autori di rassegne stampa. Le parti convenute sostengono, all’opposto, che la libera riproduzione di articoli è principio generale. La sentenza del Tribunale di Roma afferma la liceità della riproduzione sulle rassegne stampa degli articoli. Le rassegne, infatti, non si configurano come funzionalità destinate a diffondersi ad un pubblico generalizzato. E’ illecita la riproduzione integrale di un quotidiano e la sua diffusione al pubblico. La rassegna stampa è una selezione tematica di articoli e, pertanto, non viola il diritto d’autore degli editori.

Giuseppe Liucci

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