L’Autorità ha rilevato che la diffusione di questi dati personali non è consentita in quanto eccedente le finalità istituzionali perseguite con la pubblicazione on line delle graduatorie, e cioè innanzitutto quella di dare la possibilità per chi aspira a incarichi o supplenze di conoscere la propria posizione e punteggio. In base alla normativa di settore (esplicitata peraltro da due circolari del Ministero dell’istruzione) – e secondo un principio ricordato dal Garante nelle Linee guida in materia di pubblicazione on line di atti e documenti amministrativi da parte della pubblica amministrazione – sui siti web possono essere pubblicate graduatorie di merito contenenti solo i dati strettamente necessari ad individuare il candidato, come il nome, il cognome, il punteggio e la posizione in graduatoria. L’indicazione del domicilio, nonché i recapiti telefonici privati possono, invece, essere utilizzati dalla scuola per altre finalità, come quella di prendere contatto con il personale, ma non diffusi. Il Garante ha anche sottolineato che la pubblicazione on line di tali informazioni personali può arrecare non solo un pregiudizio alla riservatezza individuale, ma va anche ad incrementare il rischio che le persone interessate possano subire abusi, come il cosiddetto furto di identità. Pertanto, la loro ulteriore diffusione è stata vietata dal Garante, il quale ha imposto agli istituti scolastici di procedere d’ora in avanti ad una puntuale selezione dei dati personali contenuti in atti e documenti da inserire su internet, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza previsti dalla normativa.
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