Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni si è espresso in merito alla normativa sulla par condicio nei periodi non interessati da campagna elettorale e, in particolare, le norme in materia di comunicazione politica a pagamento.
Alla luce
del vigente sistema normativo di riferimento – costituito dalla legge
28/2000, modificata con legge 313/2003, e dal codice di
autoregolamentazione dell’8 aprile 2004 – l’Agcom ha specificato che l’unica forma di
comunicazione non gratuita è rappresentata dai messaggi politici
autogestiti a pagamento, riservati esclusivamente alle emittenti
radiofoniche e televisive locali, e trasmessi secondo i criteri e nei limiti
previsti dalle disposizioni in vigore.
Al di fuori di tali messaggi, un’informazione effettuata sulla base del
criterio della cessione onerosa di spazi di comunicazione politica si
porrebbe quindi in contrasto con i principi legislativi che le emittenti locali
sono tenute a rispettare sia nei programmi di informazione che in quelli di
comunicazione politica e costituirebbe una violazione sanzionabile a norma
di legge.
Spetta pertanto ai Corecom valutare se le trasmissioni
siano riconducibili alla fattispecie dei messaggi
politici autogestiti a pagamento.
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