Con la sentenza del 14 ottobre n. 21226 la sez. I della Cassazione Civile ha stabilito il principio che gli Ordini professionali non rientrano tra le pubbliche amministrazioni soggette al controllo da parte della Corte dei conti. Anche se gli Ordini professionali hanno natura pubblica – argomenta la Corte – ciò non rende legittimo il controllo sui loro bilanci da parte della magistratura contabile vista l’assenza di contributi da parte dello Stato.
Per la Cassazione non può essere l’esistenza o meno di un interesse pubblico al corretto espletamento dei compiti istituzionali da parte degli Ordini professionali a giustificare l’intervento della magistratura contabile quanto piuttosto è necessario stabilire se la natura dell’interesse esistente richieda o meno l’esercizio di un controllo da parte della Corte dei conti sull’attività di gestione di tali enti. A tale quesito la Corte di Cassazione ha dato risposta negativa in quanto la qualifica di ente pubblico non economico tipica degli Ordini professionali non assume rilievo ai fini dell’insorgenza della soggezione al controllo della Corte dei Conti, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’art. 3, comma 4, della Legge n. 20/1994.
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