Lo statuto della cooperativa giornalistica: come coordinare codice civile, legge n. 416/1981 e D.Lgs. n. 70/2017

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Nei precedenti articoli abbiamo esaminato le caratteristiche delle cooperative giornalistiche e il loro funzionamento, evidenziando come questo modello societario rappresenti uno degli strumenti attraverso i quali il legislatore ha inteso favorire il pluralismo dell’informazione e la partecipazione diretta dei giornalisti alla gestione dell’impresa editoriale.

A questo punto è necessario soffermarsi sul documento che costituisce il fondamento giuridico dell’intera organizzazione della cooperativa: lo statuto.

Nella prassi professionale, lo statuto viene spesso percepito come un documento standardizzato, predisposto dal notaio al momento della costituzione della società e raramente oggetto di successive modifiche. Questa impostazione non è condivisibile per le cooperative giornalistiche.

Nel settore editoriale, lo statuto assume un ruolo completamente diverso. Esso non si limita a disciplinare il funzionamento della società, ma rappresenta lo strumento attraverso il quale il legislatore cerca di garantire che la struttura proprietaria dell’impresa editoriale rimanga coerente con le finalità di tutela del pluralismo dell’informazione e dell’autonomia professionale dei giornalisti.

Per comprendere questa particolarità occorre partire da una considerazione di carattere generale.

Una società cooperativa ordinaria trova la propria disciplina quasi esclusivamente nel codice civile. Lo statuto deve certamente rispettare le disposizioni contenute negli articoli 2511 e seguenti, ma il legislatore lascia generalmente ai soci un ampio margine di autonomia nella definizione dell’organizzazione interna della società.

La cooperativa giornalistica, invece, non può essere letta esclusivamente alla luce del diritto societario.

Essa nasce all’interno di un settore economico caratterizzato da un evidente rilievo costituzionale. L’attività editoriale costituisce infatti uno degli strumenti attraverso i quali trova concreta attuazione la libertà di manifestazione del pensiero garantita dall’articolo 21 della Costituzione. Ne consegue che anche la disciplina delle imprese editoriali presenta caratteristiche che non si rinvengono negli altri settori produttivi.

Proprio per questa ragione il legislatore è intervenuto, nel corso degli anni, introducendo norme speciali che incidono direttamente anche sulla struttura delle cooperative giornalistiche.

Lo statuto diventa così il punto di incontro tra discipline profondamente diverse tra loro.

Il primo livello normativo è rappresentato dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, che disciplinano tutte le società cooperative, definendone gli elementi essenziali, lo scopo mutualistico, gli organi sociali, il capitale variabile, il patrimonio indivisibile e le regole fondamentali di funzionamento.

Su questa disciplina generale si innesta l’articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, che introduce una regolamentazione speciale destinata esclusivamente alle cooperative giornalistiche. La norma non si limita a richiamare il modello cooperativo previsto dal codice civile, ma detta una serie di disposizioni che rispondono ad una precisa scelta di politica legislativa: favorire la partecipazione dei giornalisti alla proprietà e alla gestione dell’impresa editoriale, evitando che il controllo della cooperativa possa progressivamente concentrarsi in pochi soggetti o allontanarsi dalle finalità originarie.

A questo quadro si è aggiunto, molti anni dopo, il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

Quest’ultimo provvedimento non ridefinisce la cooperativa giornalistica sotto il profilo civilistico, ma individua ulteriori requisiti richiesti alle cooperative che intendono accedere ai contributi pubblici previsti per il settore dell’editoria.

È importante sottolineare fin d’ora una distinzione che accompagnerà l’intera trattazione.

La legge n. 416 del 1981 disciplina la cooperativa giornalistica come modello societario speciale.

Il decreto legislativo n. 70 del 2017 disciplina invece le condizioni necessarie affinché tale modello possa beneficiare del sistema di sostegno pubblico previsto dal legislatore.

Le due discipline sono strettamente collegate, ma non coincidono.

Confondere questi due piani rappresenta probabilmente l’errore interpretativo più frequente che si riscontra nella pratica professionale.

Non tutte le clausole richieste dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 definiscono la natura della cooperativa giornalistica; molte di esse costituiscono semplicemente condizioni per l’accesso ai contributi pubblici.

Allo stesso modo, non tutte le disposizioni della legge n. 416 del 1981 sono state trasfuse nel decreto legislativo n. 70 del 2017, continuando a conservare una propria autonomia applicativa.

Da questa sovrapposizione normativa discende una conseguenza pratica di particolare rilievo.

Uno statuto redatto esclusivamente sulla base delle norme del codice civile può risultare perfettamente valido sotto il profilo societario, ma essere del tutto inadeguato rispetto alla disciplina speciale delle cooperative giornalistiche.

Allo stesso modo, uno statuto che recepisca esclusivamente le clausole richieste dal decreto legislativo n. 70 del 2017 potrebbe risultare incompleto qualora trascuri gli ulteriori profili disciplinati dalla legge n. 416 del 1981.

L’esperienza maturata negli anni nell’assistenza alle imprese editoriali dimostra come tali criticità siano tutt’altro che teoriche.

Non è raro imbattersi in cooperative costituite utilizzando modelli statutari predisposti per cooperative operanti nei settori più diversi, successivamente adattati mediante l’inserimento di un oggetto sociale riferito all’attività editoriale e di poche ulteriori clausole.

Il risultato è spesso uno statuto formalmente corretto, ma incapace di rappresentare la reale specialità della cooperativa giornalistica e, soprattutto, fonte di problemi interpretativi nel momento in cui la società si confronta con le verifiche del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria. Ciò in particolare nell’ipotesi di contenziosi con i soci o con lo stesso Dipartimento che per l’esercizio dei controlli si avvale del nucleo interno della Guardia di Finanza.

Proprio per evitare questi inconvenienti è necessario modificare il tradizionale approccio alla redazione dello statuto.

L’obiettivo non deve essere quello di predisporre un documento conforme ad una singola disposizione normativa, ma quello di costruire un sistema coerente nel quale le norme del codice civile, la disciplina speciale della legge n. 416 del 1981, le disposizioni del decreto legislativo n. 70 del 2017, gli orientamenti interpretativi del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria e i principi elaborati dalla giurisprudenza trovino un equilibrio razionale. Lo statuto della cooperativa giornalistica non è il risultato dell’autonomia privata dei soci, ma il punto di equilibrio tra l’autonomia negoziale e l’interesse pubblico alla tutela del pluralismo dell’informazione. È proprio questa funzione a renderlo diverso dallo statuto di qualsiasi altra società cooperativa.

È soltanto attraverso questo coordinamento che lo statuto può assolvere alla funzione che il legislatore gli attribuisce: non quella di semplice atto costitutivo della società, ma quella di principale strumento di organizzazione e di governo dell’impresa editoriale cooperativa.

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