Categories: Leggi

Legge 31 dicembre 2012, n. 233

Equo compenso nel settore giornalistico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ARTICOLO N.1
Finalita’, definizioni e ambito applicativo

1. In attuazione dell’articolo 36, primo comma, della Costituzione, la presente legge e’ finalizzata a promuovere l’equita’ retributiva dei giornalisti iscritti all’albo di cui all’articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, titolari di un rapporto di lavoro non subordinato in quotidiani e periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive.
2. Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantita’ e alla qualita’ del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione nonche’ della coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato.

ARTICOLO N.2
Commissione per la valutazione dell’equo compenso nel lavoro giornalistico

1. E’ istituita, presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la valutazione dell’equo compenso nel lavoro giornalistico, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione e’ istituita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed e’ presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l’informazione, la comunicazione e l’editoria. Essa e’ composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
c) un rappresentante del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti;
d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale;
e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei committenti comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese di cui all’articolo 1, comma 1;
f) un rappresentante dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).
3. Entro due mesi dal suo insediamento, la Commissione, valutate le prassi retributive dei quotidiani e dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive:
a) definisce l’equo compenso dei giornalisti iscritti all’albo non titolari di rapporto di lavoro subordinato con quotidiani e con periodici, anche telematici, con agenzie di stampa e con emittenti radiotelevisive, avuto riguardo alla natura e alle caratteristiche della prestazione nonche’ in coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato;
b) redige un elenco dei quotidiani, dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive che garantiscono il rispetto di un equo compenso, dandone adeguata pubblicita’ sui mezzi di comunicazione e sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Commissione provvede al costante aggiornamento dell’elenco stesso.
4. La Commissione dura in carica tre anni. Alla scadenza di tale termine, la Commissione cessa dalle proprie funzioni.
5. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all’istituzione e al funzionamento della Commissione avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie di cui dispone. Ai componenti della Commissione non e’ corrisposto alcun compenso, emolumento, indennita’ o rimborso di spese.

ARTICOLO N.3
Accesso ai contributi in favore dell’editoria

1. A decorrere dal 1º gennaio 2013 la mancata iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 2 per un periodo superiore a sei mesi comporta la decadenza dal contributo pubblico in favore dell’editoria, nonche’ da eventuali altri benefici pubblici, fino alla successiva iscrizione.
2. Il patto contenente condizioni contrattuali in violazione dell’equo compenso e’ nullo.

ARTICOLO N.4
Relazione annuale

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni anno una relazione alle Camere sull’attuazione della presente legge.

ARTICOLO N.5
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

editoriatv

Recent Posts

L’AI legge i giornali senza permesso: oltre 300 editori chiedono una legge per fermare i bot

La battaglia tra editori e intelligenza artificiale sta entrando in una fase nuova. Fino a…

1 ora ago

Giuseppe De Bellis sarà il nuovo direttore de Il Sole 24 Ore

Giuseppe De Bellis è il nuovo direttore de Il Sole 24 Ore. Lo ha deciso…

24 ore ago

Addio ad Andrea Tempestini, il lutto per la morte del vicedirettore di Libero

Una tragedia che scuote Libero e il giornalismo italiano: è stato rinvenuto in casa sua,…

24 ore ago

Edicole, l’Italia rischia di perdere la sua rete dell’informazione: i bonus frenano le chiusure, ma ora serve una riforma

Le edicole italiane sono arrivate a un passaggio decisivo. Continuare a sostenerle con contributi annuali…

1 giorno ago

Google comincia a pagare circa 100 editori per le risposte dell’AI: nasce il prezzo delle notizie lette dalle macchine

Per anni Google ha sostenuto un principio molto semplice nel rapporto con gli editori: indicizzare…

1 giorno ago

Le istituzioni sono responsabile delle notizie riservate pubblicata sui giornali

Con la sentenza del 16 luglio 2026, nella causa C-559/23 P, la Corte di giustizia…

2 giorni ago