LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 (in Suppl. ordinario n. 70 alla Gazz. Uff., 30 dicembre 2015, n. 302). – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016).
ARTICOLO N.1
COMMA 940
La violazione dei divieti di cui ai commi 938 e 939 e delle prescrizioni del decreto di cui al comma 937 e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Le sanzioni sono irrogate dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, secondo i principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, al soggetto che commissiona la pubblicita’, al soggetto che la effettua, nonche’ al proprietario del mezzo con il quale essa e’ diffusa.
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