Categories: Giurisprudenza

LE RAGIONI DEL REINTEGRO DI FEDERICO FIORAVANTI AL CORRIERE DELL’UMBRIA

Il Contratto nazionale di lavoro giornalistico regolamenta quello che è il ruolo del direttore responsabile di giornale, secondo l’articolo 6 del Cnlg:
«E’ il direttore che propone le assunzioni e, per motivi
tecnico-professionali, i licenziamenti dei giornalisti.
Tenute presenti le norme dell’articolo 34 (Comitato di redazione), è competenza specifica ed esclusiva del direttore fissare ed impartire le direttive politiche e tecnico-professionali del lavoro redazionale, stabilire le
mansioni di ogni giornalista, adottare le decisioni necessarie per
garantire l’autonomia della testata, nei contenuti del giornale e di
quanto può essere diffuso con il medesimo, dare le disposizioni
necessarie al regolare andamento del servizio e stabilire gli orari (di
lavoro)».
In base a quanto stabilisce la legge, ora qualcosa non torna nei motivi che hanno portato al licenziamento di Federico Fioravanti ex direttore del Corriere dell’Umbria, su cui il tribunale di Perugia ha di recente ordinato il reintegro.

Fioravanti viene licenziato nel Gennaio del 2009, precisamente Rocco Girlanda, amministratore del Corriere dell’Umbria ( tra l’altro noto alle cronache politiche per essere il più ricco dei Parlamentari umbri con un reddito nel 2009 di 224.552 euro) manifesta la sua intenzione a Fioravanti di rimodulare la linea editoriale, il che si traduce in un fulmineo licenziamento dell’allora direttore dopo dodici anni di direzione.
Fioravanti era arrivato alla direzione del quotidiano umbro dopo aver fondato nel corso degli ultimi venti anni di carriera, dieci quotidiani locali a cavallo fra Umbria, Toscana, Romagna e Lazio.
E’ inoltre consulente di Comunicazione e nel 2009, ha fondato Professione comunicatore, associazione nazionale dei comunicatori, della quale è vicepresidente.
Il Corriere dell’Umbria perdeva quindi un professionista di talento, a poco valse la difesa del Prof. Avv. Siro Centofanti, difesa che si fondava sulla costatazione che Fioravanti non aveva poteri di assunzione, né di licenziamento di altri giornalisti, né di spesa, non poteva quindi essere considerato dirigente, per cui era applicabile anche a lui l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori.
E su questo punto sorge qualche dubbio, sulla mancanza dei poteri abitualmente conferiti a un direttore di testata.
Tra le altre cose l’ordine di licenziamento avveniva prima del nuovo contratto collettivo per giornalisti stipulato il primo Aprile 2009, con scadenza a Marzo 2013.
Prima del contratto del 2009 la dirigenza del direttore poteva essere riconosciuta solo in presenza di una formale e sostanziale attribuzione di detta qualifica da parte del contratto collettivo di lavoro conseguentemente, il direttore di giornale non poteva essere considerato dirigente, in mancanza di detta attribuzione da parte del c.c.n.l.
Fioravanti all’epoca dei fatti non aveva poteri di assunzione, né di licenziamento di altri giornalisti, né di spesa: non poteva essere considerato dirigente.
Quindi il licenziamento del direttore di un giornale, che – ai sensi dell’art. 6 del Ccnl giornalisti 16/11/95 – deve qualificarsi come dirigente,
è sottratto dall’ambito di applicabilità delle L. 604/66 e 300/70, trovando la sua disciplina legale negli artt. 2118 e 2119 c.c. ed eventuali limiti
nelle espressioni dell’autonomia privata, collettiva e individuale.
Ad ogni modo ora le cose sono cambiate in quanto il nuovo contratto giornalistico ha previsto la qualifica dirigenziale dei direttori di giornale, tuttavia il Tribunale di Perugia ha con una sentenza particolarmente significativa, annullato il licenziamento e ha ordinato alla Società editrice del Corriere dell’Umbria di reintegrare Fioravanti nel posto di Direttore del giornale.
Fioravanti è stato reintegrato sulla base dell’art.18 dello Statuto dei lavoratori, che assicura il ritorno nel posto di lavoro nel caso di licenziamento illegittimo, che quindi è applicabile, ove ne sussistano le condizioni, anche ai direttori di giornali.
Il Tribunale ha altresì condannato la Società editrice a pagare a Fioravanti tutte le retribuzioni dal giorno del licenziamento (con detrazione dell’indennità di preavviso) e i relativi contributi previdenziali, oltre a rimborsargli tutte le spese di giudizio.
Il caso Fioravanti cade tra l’altro in un periodo molto particolare per il Corriere dell’Umbria, sul quale si susseguono voci di una possibile cessione dal gruppo Barbetti al gruppo Angelucci, editore di Libero.

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