La critica “commerciale” ha un fine, per c.d. “privato”, vale a dire quello di far risaltare la bontà del proprio prodotto, anche a scapito di quello altrui e non deve mai trascendere in atti di concorrenza sleale, e può anche configurarsi quale strumento di lotta commerciale, ma non può mai esercitarsi tramite la mera invettiva, ma sempre attraverso la ragionata esposizione delle proprie ragioni. È quanto afferma la sentenza n. 42029 della Corte di Cassazione del 17 ottobre 2008. Le relative affermazioni, in altre parole, se espressive di un giudizio negativo nei confronti di terzi, in tanto sono giuridicamente giustificate ex art. 51 cp (e art. 21 Cost.) in quanto, muovendo da un presupposto reale, siano argomentate e rappresentino, per così dire, il precipitato di un ragionamento dimostrativo.
L’unica certezza, sempre che si possa definire tale, è che Sigfrido Ranucci non sarà più…
La pubblicità online di giochi e scommesse sta diventando un terreno sempre più difficile da…
C’è un contratto in scadenza, ma dicono tutti che non c’entra. Il tema non è…
“Una character assassination che non ha precedenti nella storia del nostro Paese”. Ne è sicuro,…
Fino a poco tempo fa quando si parlava di intelligenza artificiale per il grande pubblico…
Non c’è fine alla polemica su Ranucci. Il conduttore di Report ha pubblicato, nelle scorse…