La critica “commerciale” ha un fine, per c.d. “privato”, vale a dire quello di far risaltare la bontà del proprio prodotto, anche a scapito di quello altrui e non deve mai trascendere in atti di concorrenza sleale, e può anche configurarsi quale strumento di lotta commerciale, ma non può mai esercitarsi tramite la mera invettiva, ma sempre attraverso la ragionata esposizione delle proprie ragioni. È quanto afferma la sentenza n. 42029 della Corte di Cassazione del 17 ottobre 2008. Le relative affermazioni, in altre parole, se espressive di un giudizio negativo nei confronti di terzi, in tanto sono giuridicamente giustificate ex art. 51 cp (e art. 21 Cost.) in quanto, muovendo da un presupposto reale, siano argomentate e rappresentino, per così dire, il precipitato di un ragionamento dimostrativo.
L’editoria italiana sta vivendo un momento di rara instabilità. Tutti i nodi stanno venendo al…
C’è stato un tempo in cui l’edicola era una certezza. Una luce accesa all’alba, il…
A Lamezia Terme il dibattito sulle edicole e sull’occupazione del suolo pubblico torna al centro…
La lezione di Papa Leone, le notizie che non vanno nascoste ma che devono servire.…
Slc Cgil chiede impegni ad Antenna sui livelli occupazionali nel gruppo Gedi. Il sindacato, uscito…
Il Garante privacy ha irrogato a Enel Energia una sanzione di oltre 500mila euro per trattamento illecito…