Con la sentenza n. 1683/2011, pubblicata il 18 marzo, il Consiglio di Stato (Sezione Sesta) si è espresso in merito alle questioni di regolarità contributiva previdenziale ai fini delle misure di sostegno previste dalla legge 448/98. La controversia è stata promossa da un’emittente televisiva locale della Puglia nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico, del Corecom della Puglia, della Regione Puglia e di alcune Emittenti locali pugliesi.
La terza sezione del Tar Puglia, aveva accolto la tesi della ricorrente, secondo la quale le Emittenti che non dimostrino di essere in regola con i versamenti contributivi (INPS, ENPALS e INPGI) fin dalla data di presentazione della domanda non possono essere ammessi alla graduatoria finale redatta dai Corecom e quindi devono essere esclusi dalla ripartizione dei fondi. Il Consiglio di Stato, nel confermare l’orientamento del Giudice di primo grado, ha definitivamente chiarito che l’Amministrazione ha l’obbligo “… di interpretare la normativa che regola il procedimento di cui si tratta, nonché l’univoco bando, nel senso che la comparazione delle domande presentate presuppone che queste descrivano una comune situazione di legalità” e conseguentemente “ … di effettuare ora per allora le relative valutazioni, e di accertare quindi le situazioni contributive delle società appellanti al momento della presentazione delle domande di partecipazione al procedimento …”.
(www.Frt.it)
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