A pochi giorni dall’entrata in vigore del nuovo regime dell’Iva per cassa sono state chiarite, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, le modalità di opzione per i contribuenti (esercenti attività d’ impresa, arte o professione che presentino un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro) intenzionati ad avvalersi della novità apportata dal decreto sviluppo in termini d’imposta sul valore aggiunto, vale a dire la possibilità di differire l’esigibilità dell’imposta alla data in cui la stessa è stata riscossa.
L’adesione al nuovo sistema per cassa, possibile dal prossimo 1° dicembre, è semplicemente ricavabile dal comportamento dei contribuenti – obbligati a riportare sulle fatture l’annotazione ”Iva per cassa ai sensi dell’art. 32-bis del decreto legge 83/2012” – e non necessita di una comunicazione preventiva. Il relativo obbligo d’informazione della scelta adottata sorgerà infatti, solo successivamente, nella prima dichiarazione annuale Iva.
L’opzione è valida dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata, o dalla data di inizio attività se questa è stata avviata nel corso dell’anno (fatta eccezione per il 2012, in cui ha efficacia a partire dal 1° dicembre) e vincola il contribuente per tre anni. Tuttavia, per chi adotta il nuovo regime a partire dal prossimo primo dicembre, il 2012 è considerato, in via straordinaria, il primo anno di applicazione del regime stesso ai fini del vincolo triennale.
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