Il testo, messo a punto da Ministero dell’Economia e dello Sviluppo Economico e che deve essere ora inviato al Consiglio di Stato, e che fissa le modalità e i termini per accedere all’agevolazione pensata per il settore dell’editoria. Il Credito d’imposta a sostegno degli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sui giornali e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale è stato, inizialmente, previsto dal Dl n. 50/2017 e, poi, modificato dal collegato fiscale (legge 172/2017).
Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati dalle imprese, i lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che investono in campagne pubblicitarie (sono escluse televendite e spot su giochi e scommesse) su quotidiani e periodici (anche on line), Tv e radio locali “il cui valore superi almeno dell’1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente”. Nel caso in cui l’anno prima non ci sia stato investimento è considerato incrementale l’intero costo degli spazi pubblicitari. L’agevolazione sale al 90% se ad investire sono Pmi, microimprese e startup innovative. Il credito d’imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate. In tal caso, si provvede ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.
Il decreto comunque prevede un tetto massimo individuale se i crediti richiesti superano l’ammontare delle risorse stanziate: in tal caso, si deve procedere ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto “con un limite individuale corrispondente a un importo pari al 5% dell’ammontare delle risorse annue destinate agli investimenti sui giornali e del 2% delle risorse annue destinate agli investimenti” su radio e tv. Nel caso il credito d’imposta richiesto sia superiore a 150mila euro si applica il meccanismo delle “white list”.
Ricordiamo infine che il credito d’imposta potrà essere utilizzato solo in compensazione.