Il divieto di pubblicazione degli atti giudiziari non risolve il problema: chi li fa uscire?

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Negli ultimi mesi il legislatore è intervenuto con decisione sul tema della pubblicazione degli atti del processo penale. Le modifiche riguardano, in particolare, le intercettazioni e le ordinanze di custodia cautelare, con un evidente obiettivo: rafforzare la tutela della riservatezza e della presunzione di innocenza. Lo strumento utilizzato per garantire i diritti degli inquisiti e degli indagati è il divieto di pubblicazione con sanzioni a carico dei giornalisti. Le intercettazioni possono essere diffuse solo se utilizzate dal giudice, mentre per le ordinanze cautelari è stato introdotto un vero e proprio divieto di pubblicazione fino alla conclusione di determinate fasi del procedimento.

Si tratta di interventi che incidono, quindi, direttamente sull’attività giornalistica con un limite di legge alla pubblicabilità delle notizie.

Ma un giornalista deve pubblicare quello che sa, è il suo mestiere. Il problema vero è da dove arrivano quei documenti e per quali ragioni siano stati anticipati alla stampa. E, ancora, dovrebbe essere approfondito il motivo per cui queste notizie, riservate per legge, vengano in genere date dalle Procure solo ad alcuni giornalisti.

Nel sistema della cronaca giudiziaria esiste da sempre un dato difficilmente contestabile: gli atti processuali circolano ben prima della loro eventuale pubblicazione. Le intercettazioni, le richieste cautelari, le ordinanze finiscono nella disponibilità dei giornalisti ben prima che le persone sottoposte ad indagine, e i loro legali, ne vengano a conoscenza.

Da Tortora ad oggi ben poco è cambiato.

Il legislatore interviene a valle, sul momento della pubblicazione, ma lascia sostanzialmente intatto il circuito a monte, quello della circolazione degli atti. In altri termini, il sistema continua a produrre e diffondere informazioni, salvo poi vietarne la divulgazione formale.

La conseguenza è una responsabilità selettiva. Il soggetto più esposto – il giornalista – diventa il destinatario principale dei divieti, mentre resta sullo sfondo la questione, ben più delicata, della provenienza delle notizie.

Questo squilibrio emerge con particolare evidenza nelle nuove regole sulle intercettazioni.  Ciò significa che il regime di diffusione non dipende tanto dalla rilevanza oggettiva del contenuto, quanto da una scelta redazionale del provvedimento. Ne deriva un sistema poco coerente, in cui ciò che è rilevante può non essere pubblicabile e, viceversa, ciò che è pubblicabile non sempre coincide con ciò che è davvero significativo.

Ancora più evidente è la contraddizione relativa alle ordinanze cautelari. Da un lato, si vieta la pubblicazione del testo integrale; dall’altro, si consente la diffusione del contenuto. Si ripropone così una distinzione – tra virgolettato e sintesi – che già in passato ha mostrato tutti i suoi limiti. Il rischio, infatti, non è solo quello di comprimere il diritto all’informazione, ma anche di favorire ricostruzioni indirette, inevitabilmente più esposte a semplificazioni o distorsioni.

Il risultato complessivo è paradossale. Si riduce la trasparenza formale, ma non si elimina la circolazione delle notizie. Anzi, si sposta l’informazione su un terreno meno controllabile, dove il testo ufficiale arretra e aumenta lo spazio dell’interpretazione.

Sul piano dei principi, il bilanciamento tra diritto all’informazione, tutela della riservatezza e presunzione di innocenza è certamente complesso. Nessuno può negare che una diffusione incontrollata di atti e intercettazioni possa produrre effetti lesivi, soprattutto per i soggetti estranei o per chi, alla fine, risulterà innocente.

Ma proprio per questo il punto non può essere affrontato esclusivamente attraverso l’estensione dei divieti.

Se il sistema continua a consentire – o quantomeno a tollerare – la circolazione degli atti, intervenire solo sulla pubblicazione significa agire su un segmento limitato del problema. E significa, soprattutto, spostare l’attenzione sul terminale del circuito informativo, lasciando in ombra il suo funzionamento complessivo.

Gli esiti del referendum hanno lasciato intatto l’ordinamento giudiziario. Ma prevedere che chi fa circolare atti soggetti a segreto istruttorio sia responsabile almeno quanto che successivamente li pubblichi sembra un atto doveroso di civiltà giuridica.

In una democrazia, la cronaca giudiziaria non è un elemento accessorio. È uno strumento di controllo sull’esercizio del potere giudiziario, tanto più necessario quanto più incisivi sono gli strumenti di cui quel potere dispone.

Limitare la pubblicazione senza interrogarsi sulla provenienza delle informazioni rischia, allora, di produrre un effetto solo apparente: meno trasparenza visibile, ma non meno circolazione reale delle notizie.

E, soprattutto, rischia di lasciare irrisolta la domanda più semplice e più scomoda: se quegli atti non dovrebbero essere pubblici, perché continuano a circolare?

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