Il supremo organo di giustizia amministrativa ha accolto, con sentenza n. 2097/2009 (che riportiamo in calce), il ricorso del network provider DVB-H 3lettronica Industriale s.p.a. contro la sentenza del TAR Lazio (n. 7799/2008) che, invece, aveva dato torto all’operatore di rete mobile. 3lettronica aveva impugnato avanti all’Autorità di giustizia amministrativa il provvedimento ministeriale di esclusione dalla procedura competitiva per l’assegnazione delle frequenze di radiodiffusione e del relativo bando di gara, nella parte in cui non ricomprendeva, tra gli ammessi alla suddetta procedura, anche i soggetti titolari di licenza di network provider con tecnica digitale in ambito nazionale ex art. 23, c. 7, L. 112/2004. Nell’esame di merito (già in sede cuatelare il giudice di appello aveva dato ragione all’operatore digitale) il Consiglio di Stato ha ritenuto l’esclusione di 3lettronica “non ragionevole, oltre che non in linea con i principi concorrenziali”, annullando i provvedimenti amministrativi impugnati in primo grado.
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