Le istituzioni sono responsabile delle notizie riservate pubblicata sui giornali

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Un’udienza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Foto: © Unione europea

Con la sentenza del 16 luglio 2026, nella causa C-559/23 P, la Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata sulla responsabilità della Commissione europea per la divulgazione non autorizzata di una relazione riservata dell’OLAF e, in particolare, su chi debba provare l’origine della fuga di notizie.

Il caso riguarda l’International Management Group (IMG), che ha chiesto il risarcimento dei danni subiti in seguito alla diffusione sulla stampa di una relazione d’indagine che la riguardava.

L’OLAF, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode, aveva redatto la relazione al termine di un’indagine. Il documento è stato poi pubblicato sul sito del giornale New Europe. In primo grado il Tribunale aveva respinto il ricorso, ritenendo che IMG non avesse dimostrato che la fuga di notizie provenisse dalla Commissione o dall’OLAF: anche altri soggetti, infatti, erano in possesso della relazione.

La Corte di giustizia ha annullato la decisione. Le relazioni dell’OLAF possono contenere affermazioni pregiudizievoli per le persone coinvolte, senza che queste possano impugnare direttamente la relazione davanti al giudice. Perciò la riservatezza è una garanzia particolarmente importante: la diffusione del documento può danneggiare la reputazione di chi vi è menzionato prima che abbia la possibilità di contestare eventuali provvedimenti adottati nei suoi confronti.

La Commissione ha il dovere di assicurare che i destinatari della relazione conoscano l’obbligo di non divulgarla. Secondo la Corte deve anche adottare misure che consentano, in caso di fuga di notizie, di individuarne l’origine: per esempio, contrassegnare le copie trasmesse all’esterno.

È la Commissione, quindi, a trovarsi nella posizione migliore per chiarire da dove sia uscita la relazione o, quantomeno, per dimostrare che non è ragionevole attribuire la fuga ai suoi servizi. Se non fornisce questi elementi, l’incertezza sull’origine della divulgazione ricade su di essa. Pretendere che sia il soggetto danneggiato a identificare dall’esterno l’autore della fuga significherebbe imporgli una prova pressoché impossibile.

La sentenza non ha ancora riconosciuto un risarcimento a IMG. La causa è stata rinviata al Tribunale, che dovrà accertare l’esistenza e l’eventuale entità dei danni concretizzatisi dal 21 dicembre 2015.

La decisione offre uno spunto di riflessione anche per l’Italia, dove la pubblicazione di atti relativi a indagini penali solleva spesso interrogativi sull’origine delle fughe di notizie. Il paragone richiede però cautela: la Corte ha interpretato gli obblighi specifici delle istituzioni europee in relazione alle indagini dell’OLAF, non ha stabilito una regola direttamente applicabile alle Procure italiane né si è pronunciata sulla responsabilità del giornale che ha pubblicato la relazione.

Nel nostro ordinamento, peraltro, la responsabilità può riguardare tanto chi divulga indebitamente notizie coperte da segreto d’ufficio quanto, nei casi previsti dalla legge, chi pubblica atti di un procedimento penale in violazione dei relativi divieti. Il contributo della sentenza è soprattutto un altro: quando un documento riservato esce da un circuito istituzionale, occorre guardare anche a chi aveva il dovere e gli strumenti per proteggerlo.

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