ECCO COME CAMBIA IL GIORNALISMO DOPO L’APPROVAZIONE DEL DDL SULLE INTERCETTAZIONI

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La notizia è di poco fa: l’aula della Camera ha approvato il ddl sulle intercettazioni, che ora passerà all’esame del Senato. A niente sono valse le manifestazioni di protesta e i continui appelli del sindacato dei giornalisti e delle associazioni degli editori. In breve vediamo cosa cambierà la legge nel settore dell’editoria.
CARCERE PER I GIORNALISTI (articolo 1, comma 26).
Da 6 mesi fino a 3 anni per chi pubblica intercettazioni vietate dalla legge. Rischia lo stesso la galera chi, mediante modalità o attività illecita, prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti da segreto, e, pure, se si rivelano indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno. Mentre le pene sono aumentate se il fatto concerne comunicazioni di servizio degli 007. Ammenda, invece, da 500 a 1032 euro per pubblici ufficiali e magistrati che omettono di esercitare il controllo necessario a impedire la indebita cognizione di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e della documentazione del traffico della conversazione o comunicazione stessa.
CODICE DEONTOLOGICO GIORNALISTI (articolo 1, comma 33).
Previsto che il Garante della privacy possa vietare il trattamento o disporne il blocco di dati utilizzati nell’esercizio dell’attività giornalistica in caso di violazioni contenute nel codice deontologico. Il Garante può, anche, prescrivere, quale misura necessaria a tutela dell’interessato, la pubblicazione o diffusione (gratuita) in una o più testate della decisione che accerta la violazione, per intero o per estratto, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione. Possono partecipare al procedimento, anche, il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell’Ordine dei giornalisti, in relazione alla responsabilità disciplinare dell’iscritto.
DIVIETO DI PUBBLICARE LE INTERCETTAZIONI (articolo 1, commi 5, 7 e 8).
Arriva un giro di vite sul fronte intercettazioni. Introdotto, in primo luogo, il divieto di rendere noti, anche parzialmente e sia per sunto che per contenuto, documenti e atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari o fino al termine dell’udienza preliminare. Vietato, poi, pubblicare, anche, le richieste e le ordinanze emesse in materia di misure cautelari, almeno fino a quando l’indagato (o il suo avvocato difensore) non ne siano venuti a conoscenza. Dopo di che se ne potrà pubblicare il contenuto. Resta, comunque, fermo il divieto di pubblicare le intercettazioni riportate nelle ordinanze. Stabilito, inoltre, il divieto di pubblicare documenti, atti o, semplicemente, contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione o che riguardino fatti, circostanze e persone estranee alle indagini e di cui sia stata disposta l’espunzione. Confermato che la violazione di tale divieto costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. E di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone sopra indicate, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l’organo titolare del potere disciplinare, che, nei successivi 30 giorni, verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità, e sentito il presunto autore del fatto, dispone la sospensione cautelare dal servizio o dall’esercizio della professione fino a 3 mesi.
OBBLIGO SEGRETO (articolo 1, commi 19, 20 e 21).
Per gli atti e le attività d’indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, fino a quando, però, l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Previsto, tuttavia, che quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero possa chiedere al giudice l’autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero. Stabilito, poi, che i verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell’archivio riservato della Procura, non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque a essi inerente, sono sempre coperti dal segreto. Come, pure, i documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento. Se, invece, i medesimi documenti sono acquisiti al procedimento come corpo del reato, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari.
PROCESSI IN TELEVISIONE (articolo 1, comma 25).
Solo se c’è il consenso delle parti.
PUBBLICAZIONE ARBITRARIA DI ATTI DI UN PROCEDIMENTO PENALE (articolo 1, comma 27).
Si applica all’ente responsabile una sanzione pecuniaria da 250 a 300 quote.
PUBBLICAZIONI “PER RIASSUNTO” (articolo 1, comma 4).
Ammessa la possibilità di pubblicare per riassunto agli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare.
STOP ALLA PUBBLICAZIONE DI NOMI E IMMAGINI DEI MAGISTRATI (articolo 1, comma 6).
Introdotta una sorta di anonimato per il giudice. E’ fatto divieto diffondere nomi o immagini di magistrati impegnati in procedimenti e processi penali loro affidati. Unica eccezione per l’immagine, specie, quando, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell’avvenimento non possa essere separata dall’immagine del giudice.
Vincenza Petta

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