Al riguardo, ricordiamo che il quadro normativo in materia è piuttosto complesso e articolato.
Infatti, l’art. 17, comma 2 del Testo unico dei Servizi di media audiovisivi e radiofonici (Dlgs 177/2005 e s.m.i.) stabilisce che l’Agcom, con proprio regolamento, provveda a uniformare i contributi previsti per la diffusione su frequenze terrestri in tecnica analogica a quelli previsti per la diffusione digitale. L’art. 21 della delibera n. 353/11/CONS dell’Agcom ha quindi previsto che, in via transitoria, sino alla fine dell’anno 2012 (anno di definitiva cessazione delle trasmissioni analogiche su tutto il territorio nazionale), continuasse ad essere applicato nei confronti dei soggetti operanti in digitale il regime di contribuzione previsto dall’art. 27, comma 9 della legge 448/99 e del decreto ministeriale 23 ottobre 2000 (1% del fatturato), anche con riferimento ai soggetti assegnatari dei diritti di uso delle frequenze in applicazione delle procedure di cui alla delibera 497/10/CONS dell’Agcom.
Il comma 2 dello stesso art. 21 ha previsto, inoltre, che, a decorrere dall’anno successivo a quello di definitiva cessazione delle trasmissioni analogiche su tutto il territorio nazionale, i contributi per i diritti di uso delle frequenze vengano determinati secondo il regime di contribuzione previsto dall’art. 35, commi 1, 3 e 4 del Codice delle Comunicazioni elettroniche, assicurando almeno la compatibilità con gli attuali introiti statali.
L’art. 3 quinquies, comma 4 del Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2012, n.44, stabilisce, inoltre, che il Ministero dello Sviluppo Economico applichi i contributi per l’utilizzo delle frequenze televisive stabiliti dall’Agcom secondo le procedure del Codice delle Comunicazioni Elettroniche al fine di promuovere il pluralismo nonché l’uso efficiente e la valorizzazione dello spettro frequenziale secondo i principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione. La norma prevede, altresì, che il nuovo sistema di contributi si applichi progressivamente a partire dal 1° gennaio 2013.
Da ultimo la delibera n. 350/12/CONS della Agcom e la circolare in data 7 agosto 2012 della stessa Agcom hanno chiarito che l’art. 21, comma 1 della delibera n.353/11/CONS si applichi agli operatori di rete e ai fornitori di media audiovisivi per il marchio/palinsesto già precedentemente diffuso in tecnica analogica in virtù del titolo concessorio.
La delibera n.350/12/CONS e la circolare 7 agosto 2012 hanno inoltre precisato che il nuovo regime di contribuzioni si applichi dal 1° gennaio 2013 anche con riferimento ai diritti amministrativi di cui all’art. 34 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.
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