Giurisprudenza

Durata del copyright sulle opere cinematografiche. Pubblicata la sentenza della Cassazione del 18/06/2015

Pubblichiamo sul nostro sito una sentenza della Corte di Cassazione,  riguardante il tema della durata del copyright sulle opere audiovisive. Il provvedimento, pubblicato il 18/06/2015, ha natura processuale. Attore è M.I, creditore e amministratore di Eclecta, società a responsabilità limitata. La Eclecta srl convenne in giudizio, nell’ottobre 1993, la Walt Disney per fare accertare che alcuni films e  cartoni animati da essa creati   (tra i quali “Biancaneve e i sette nani” e “Salutos Amigos”) erano caduti in pubblico dominio quanto ad ogni forma di riproduzione visiva e allo sfruttamento editoriale e commerciale dei personaggi. La società è fallita durante il processo di primo grado, portando all’interruzione dello stesso. A seguito della riassunzione ad opera del M.I il Tribunale ha rigettato le domande di Eclecta.  La Corte d’Appello ha ritenuto, poi, inammissibile l’intervento del M.I, in quanto adesivo dipendente.

In Cassazione   il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 105 c.p.c., per avere qualificato il proprio intervento come adesivo dipendente, anzichè come autonomo, nonostante egli avesse proposto domande diverse e autonome da quelle di Eclecta, avendo chiesto di accertare e tutelare il suo personale diritto di sfruttare economicamente una delle opere già cadute in pubblico dominio e, contestualmente, di accertare l’insussistente titolarità di quel diritto in capo a Walt Disney e di ottenere il risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede. Per la Suprema Corte il motivo è fondato. Intervenendo nel processo di primo grado, il M. non si è limitato ad aderire alle domande della Eclecta (volte all’accertamento della decadenza dei diritti d’autore vantati da Walt Disney sulle opere cinematografiche e cortometraggi in quanto caduti in pubblico dominio) chiedendone l’accoglimento, ma ha proposto contro lo stesso convenuto autonome domande dipendenti dal titolo dedotto in giudizio e volte all’accertamento (anche) del proprio preuso su alcuni films, nonchè alla condanna al risarcimento del danno da liquidare in separata sede, con richiesta di provvisionale. Quindi, il suo interesse all’intervento non si correla al mero bisogno di evitare i riflessi negativi indiretti di una pronuncia inter alios, ma alla tutela di una propria situazione soggettiva mediante la proposizione di domande che, seppure analoghe a quelle dell’attrice, costituiscono l’essenza stessa dell’intervento autonomo e litisconsortile, ai sensi dell’art. 105 c.p.c. Link alla sentenza per approfondire:

http://circolari.editoria.tv/sentenze/cassazione-civile-sezione-i-18-giugno-2015-n-12502/

Recent Posts

Proteggere i minori senza vietare i social: la lezione della Corte costituzionale francese

La protezione dei minori non può giustificare qualsiasi limitazione della libertà di comunicazione. È questo,…

13 ore ago

Apple prepara la sfida a Meta sugli smart glasses ma la vera rivoluzione potrebbe essere la privacy

La prossima grande sfida tra Apple e Meta potrebbe non giocarsi sullo smartphone e nemmeno…

16 ore ago

Apple vuole pagare le notizie quando le usa. Un nuovo modello per editori e intelligenza artificiale

Si torna a parlare del rapporto tra piattaforme ed editori. Questa volta protagonista è Apple.…

2 giorni ago

Apple cambia strategia in Cina, un modello AI sviluppato con Alibaba per portare Apple Intelligence sugli iPhone

Apple prepara una svolta importante nella propria strategia sull’intelligenza artificiale e sceglie di farlo in…

2 giorni ago

L’AI lascia la firma, Anthropic mette un marchio invisibile nei testi di Claude: il copia e incolla non sarà più lo stesso

Per anni uno dei problemi più difficili legati alla diffusione dell’intelligenza artificiale generativa è stato…

3 giorni ago

Sintesi Ai: gli editori francesi trascinano Google all’Antitrust

Ancora una volta è dalla Francia che parte la riscossa. Quella degli editori contro i…

3 giorni ago