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DIRITTO ALL’OBLIO SU INTERNET. QUANDO È NECESSARIO RIMUOVERE UNA NOTIZIA DA UN SITO DI INFORMAZIONE?

Internet e il diritto all’oblio: un tema che diventa tanto più attuale quanto il web penetra nella nostra vita. Sia l’Unione Europea che la giurisprudenza italiana stanno cercando di fare un po’ di chiarezza in questo “mare magnum”, che riguarda direttamente anche il mondo dell’informazione, per tutelare sia il singolo individuo sia il cosiddetto “diritto di cronaca”. Tra i problemi con cui si deve confrontare il giornalista online c’è quello della rimozione delle notizie: quando infatti è lecito ottenere la rimozione di una notizia da un sito di informazione?
Dopo la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 5525 del 2012 infatti molti siti di informazioni, noti o meno noti che siano, si sono visti recapitare email che chiedevano la rimozione di notizie di cronaca, pena la citazione in giudizio.
Sulla questione è intervenuto l’avvocato Lorenzo Calvani (legale dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana) che, intervistato da “ObiettivoTre” ha affermato: «La sentenza Cassazione non afferma affatto un diritto alla “cancellazione della notizia”, bensì la valutazione della sua rispondenza, anche odierna, ai criteri di interesse pubblico (pertinenza), verità e continenza (di linguaggio). Ciò premesso, proprio secondo i principi cui fa accenno la sentenza, all’eventuale “cancellazione” si potrebbe pervenire solo se la notizia, in sé per sé, non rispondesse più ai criteri suddetti o perché ne è venuto totalmente meno l’interesse pubblico, o perché superata da eventi successivi di opposta valenza. In tale ultimo caso, tuttavia, ove sotto il profilo dell’interesse pubblico la notizia serbasse quantomeno un valore di carattere “storico”, la cancellazione potrà essere sostituita da adeguata contestualizzazione e aggiornamento». Un aggiornamento che dovrà contenere anche gli sviluppi della notizia nel tempo.
Nel caso non vi siano smentite o evoluzioni della nostra notizia, «occorrerà – precisa l’avvocato – valutare se la notizia risponda ancora a criteri di pubblico interesse, anche “storico” (ad es. perché l’interessato è persona pubblicamente “nota” e le sue vicende giudiziarie possono ancora suscitare orientamenti importanti), ed in tal caso corredare la notizia con adeguata “contestualizzazione” (ad es. dando notizia degli esiti della vicenda e degli aspetti che la rendono tutt’ora “interessante”).

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