1. Ai fini dell’integrazione del reato di diffamazione è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone indipendentemente dalla indicazione nominativa.
2. Il reato di diffamazione non richiede il dolo specifico, essendo sufficiente ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo della fattispecie la consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell’altrui reputazione e la volontà che la frase venga a conoscenza di più persone, anche soltanto di due.
3. Ai fini di detta valutazione non può non tenersi conto dell’utilizzazione di un social network (nel caso di specie, Facebook), a nulla rilevando che non si tratti di strumento finalizzato a contatti istituzionali tra appartenenti alla stessa cerchia lavorativa della persona offesa dal reato, nè la circostanza che in concreto la frase sia stata letta soltanto da una persona.
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