L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha definito i criteri per la determinazione annuale delle contribuzioni dovute dalle imprese tenute all’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 16, comma 1, legge n. 287/1990, ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione.
In particolare, l’Antitrust ha deliberato:
Inoltre, per quanto riguarda le «Istruzioni relative alle
contribuzioni dovute dalle imprese che notificano operazioni di concentrazioni
ai sensi dell’art. 10, comma 7-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287», e,
nello specifico, la «Determinazione del valore della transazione», l’Autorità
stabilisce che – nel caso di operazioni che comportano l’acquisizione di imprese
o parti di imprese che operano (o realizzano fatturato) in Paesi diversi
dall’Italia – il valore della transazione coincide con il
corrispettivo complessivamente pattuito dalle parti per l’insieme delle attività
oggetto della transazione, incluse anche quelle che generano fatturato al di
fuori del territorio nazionale, corretto tramite l’applicazione del rapporto tra
fatturato realizzato a livello nazionale e mondiale dalle imprese oggetto di
acquisizione.
Il provvedimento, infine, modifica la «Sezione IV – Contribuzione obbligatoria:
autoliquidazione» del «Prospetto B – Operazione di concentrazione» del
formulario per la notifica delle operazioni di concentrazione per poter disporre
dei dati del fatturato realizzato in Italia e all’estero dalle imprese oggetto
di concentrazione.
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