L’Associazione Italiana Internet Provider (AIIP) intervenendo in audizione presso le Commissioni riunite Cultura e Comunicazioni della Camera, ha espresso dubbi riguardo lo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva servizi media audiovisivi n. 2007/65/CE, che sta per entrare in vigore e su cui il Parlamento è ora chiamato ad esprimere parere (atto n. 169).
Secondo AIIP il testo proposto, estendendo alla totalità di Internet alcuni principi della comunicazione televisiva, supera nei fatti le intenzioni del legislatore comunitario che non intendeva certo mettere “sotto tutela” l’intera Rete. Inoltre il testo italiano trascura ogni coordinamento con la disciplina sul Commercio Elettronico che sembra, di fatto, “travolta”. Basta vedere le ambiguità concettuali nelle nuove definizioni di “servizio media”, che possono essere lette come in contrasto con la direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico.
Con la nuova Direttiva, il Legislatore Comunitario si è limitato a richiedere agli Stati membri che i servizi media (la nuova televisione) sulla rete siano soggetti all’obbligo di rettifica se violano alcuni importanti principi come la tutela minori o del consumatore e, in tal caso, che siano rimossi su richiesta dell’Autorità Giudiziaria. Il recepimento italiano sembra invece confondere questa sorta di “tutela a posteriori dell’ordine pubblico” con l’attività editoriale e arriva ad imporre alla piattaforme di hosting e quindi, potenzialmente, ai provider, obblighi di vigilanza non previsti da alcuna direttiva.
Inoltre, deve risultare chiaro a tutti che la Direttiva europea riguarda i servizi che costituiscono “mezzi di comunicazione di massa” e sono “sostitutivi della radiotelevisione”. Risulta quindi inappropriato e fuorviante, all’art. 4 comma 1 dello schema di decreto affermare che rientrano nella definizione di servizi media audiovisivi quelli “anche veicolati mediante siti Internet, che comportano la fornitura o la messa a disposizione di immagini animate, sonore o non, nei quali il contenuto audiovisivo non abbia carattere meramente incidentale” senza ulteriormente delimitare questa categoria.






