Al termine di una lunga e accurata istruttoria, dopo il parere espresso dal Comitato consultivo sul diritto d’autore e sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori di apparecchi e supporti e quelle dei titolari dei diritti e dei consumatori, il Ministero ha aggiornato, come previsto dall’art. 71-septies della legge sul diritto d’autore, il compenso per copia privata dovuto dal fabbricante o importatore di apparecchi o supporti. Gli importi previsti dall’allegato tecnico del decreto costituiscono il compenso a favore di autori, artisti e produttori per la riproduzione delle loro opere che sostituiscono l’acquisto dell’originale. Questo istituto, che rappresenta una eccezione al divieto di riproduzione delle opere, è diffuso in quasi tutti i Paesi europei e bilancia il diritto di copia ad uso privato con l’equa remunerazione dei detentori dei diritti.
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