La cooperativa giornalistica come soluzione della crisi dell’impresa editoriale

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Nei capitoli precedenti abbiamo analizzato la cooperativa giornalistica soprattutto sotto il profilo della sua organizzazione: lo statuto, i soci, il rapporto di lavoro e gli organi sociali.

Esiste, tuttavia, un’altra funzione della cooperativa giornalistica che consente di comprendere meglio le ragioni per le quali il legislatore ha riservato a questo modello societario una disciplina particolare.

La cooperativa può infatti rappresentare lo strumento attraverso il quale i giornalisti e gli altri lavoratori di un’impresa editoriale proseguono la pubblicazione di una testata che il precedente editore ha deciso di cessare.

È questa la funzione disciplinata dall’articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416, significativamente rubricato «Cessazione di testata giornalistica».

La disposizione deve essere letta nel contesto nel quale venne approvata la riforma dell’editoria del 1981. Erano anni caratterizzati da profonde trasformazioni del settore, dalla crisi di numerose imprese editoriali e da processi di concentrazione che interessavano anche alcune delle principali testate italiane.

La cessazione di una testata non veniva considerata soltanto come la conseguenza di una decisione imprenditoriale. Alla tutela dei lavoratori si affiancava un interesse più generale alla conservazione del pluralismo dell’informazione.

L’articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416, cerca di conciliare questi interessi senza impedire all’editore di cessare l’attività. La scelta dell’imprenditore di interrompere le pubblicazioni non deve necessariamente determinare anche la scomparsa della testata, quando esistano lavoratori disposti ad assumerne direttamente la gestione.

Il contesto nel quale nasce questa disciplina emerge chiaramente anche dalla giurisprudenza dell’epoca.

Particolarmente significativa, pur non costituendo una pronuncia direttamente relativa all’applicazione dell’articolo 5, è la decisione della Pretura di Genova del 12 dicembre 1981 relativa alla prevista chiusura della testata Il Lavoro di Genova da parte del gruppo editoriale Rizzoli.

La controversia riguardava il comportamento del gruppo nei confronti delle organizzazioni sindacali. L’editore aveva assunto una serie di impegni relativi all’informazione e al confronto preventivo sulle scelte di politica editoriale e industriale, sulle ristrutturazioni e sull’eventuale eliminazione di pubblicazioni.

Secondo il giudice, tali impegni erano stati violati attraverso la presentazione alle organizzazioni sindacali di un piano già definito e operativo, che prevedeva, tra l’altro, la chiusura del giornale. La società editrice era stata quindi posta in liquidazione, con la prospettiva del successivo licenziamento collettivo dei dipendenti.

La Pretura ritenne antisindacale il comportamento e ordinò, tra l’altro, alla società editrice di sospendere la deliberazione con la quale era stata posta in liquidazione.

La decisione non applica l’articolo 5 della legge n. 416 del 1981 e sarebbe quindi improprio considerarla un precedente relativo alla disciplina della prelazione prevista dalla norma.

È però significativa perché testimonia il clima nel quale venne approvata la legge sull’editoria e l’emergere di una particolare attenzione verso le conseguenze prodotte dalla decisione dell’editore di cessare una testata.

È in questo contesto che deve essere letta la soluzione adottata dal legislatore del 1981.

L’articolo 5 costruisce una procedura particolare destinata ad attivarsi in caso di cessazione o sospensione della pubblicazione.

L’editore deve innanzitutto effettuare le comunicazioni previste dalla legge, consentendo così ai lavoratori di conoscere formalmente la decisione e di valutare la possibilità di proseguire l’attività.

Il soggetto al quale il legislatore attribuisce questa possibilità non è il singolo dipendente.

La prosecuzione deve avvenire attraverso una cooperativa o, nei casi previsti dalla legge, attraverso un consorzio costituito tra cooperative. Il consorzio era previsto per coniugare le esigenze dei giornalisti e dei poligrafici, che si costituivano in due distinti tipi di cooperative, attese le peculiarità delle diverse professionalità all’epoca. È evidente che oggi la figura del giornalista e del grafico tendono a convergere alla luce delle trasformazioni tecnologiche che hanno avvicinato le due figure.

Il legislatore non attribuisce semplicemente ai lavoratori un diritto ad acquistare un bene dell’impresa, ma individua nella forma cooperativa lo strumento attraverso il quale il lavoro può trasformarsi in iniziativa imprenditoriale.

Coloro che fino a quel momento hanno partecipato alla produzione del giornale possono diventare direttamente i proprietari della nuova società editrice.

È probabilmente una delle manifestazioni più evidenti della funzione originariamente attribuita alle cooperative giornalistiche dalla legge n. 416 del 1981.

La procedura è diversa a seconda che l’impresa editrice sia o meno proprietaria della testata.

Quando la testata appartiene all’editore che ha cessato le pubblicazioni, la cooperativa interessata al suo acquisto deve formulare la propria offerta secondo le modalità previste dall’articolo 5.

La legge stabilisce un termine di trenta giorni per la comunicazione dell’offerta.

Ma la tutela riconosciuta alla cooperativa non si esaurisce nella possibilità di partecipare ad una normale trattativa commerciale.

Qualora, entro lo stesso termine, vengano presentate altre offerte a condizioni più vantaggiose, l’editore deve comunicarne le condizioni alla cooperativa, alla quale viene riconosciuto un ulteriore termine per adeguare la propria proposta.

È questo il meccanismo che viene generalmente indicato come diritto di prelazione della cooperativa dei lavoratori.

L’espressione è certamente efficace, anche se la procedura costruita dall’articolo 5 presenta caratteristiche proprie e non deve necessariamente essere sovrapposta agli schemi ordinari della prelazione civilistica.

Ciò che interessa maggiormente è la scelta effettuata dal legislatore: tra la libertà dell’editore di disporre della testata e l’interesse dei lavoratori alla prosecuzione della pubblicazione viene riconosciuta a questi ultimi, purché organizzati in cooperativa, una posizione giuridica particolare.

La legge disciplina anche l’ipotesi nella quale non venga raggiunto un accordo sul prezzo, prevedendone la determinazione attraverso un collegio arbitrale.

Anche questa previsione dimostra come non si sia in presenza di una semplice facoltà dei lavoratori di formulare un’offerta.

Se il legislatore avesse voluto limitarsi a questo, non sarebbe stata necessaria alcuna disposizione speciale: qualsiasi soggetto avrebbe potuto trattare con l’editore l’acquisto della testata.

L’articolo 5 costruisce invece una vera e propria procedura destinata a favorire la continuità della pubblicazione.

La situazione diventa più complessa quando l’impresa che pubblica il giornale non sia proprietaria della testata.

È un’ipotesi tutt’altro che teorica nel settore editoriale.

La proprietà della testata e l’esercizio dell’impresa editoriale possono infatti appartenere a soggetti differenti. L’editore può utilizzare la testata sulla base di un contratto di cessione in uso o di altro rapporto che gli attribuisce la disponibilità necessaria alla pubblicazione.

In questa situazione, la cooperativa non può evidentemente acquistare dall’editore una testata che quest’ultimo non possiede.

L’articolo 5 affronta espressamente il problema riconoscendo alla cooperativa la facoltà di subentrare nel contratto alle condizioni previste dalla legge.

È una disposizione particolarmente significativa perché permette di individuare con maggiore precisione l’interesse che il legislatore intende tutelare.

L’obiettivo non è necessariamente trasferire ai lavoratori la proprietà della testata.

L’obiettivo è consentirne la continuità editoriale.

La proprietà della testata e il diritto alla sua utilizzazione ai fini dell’edizione rimangono due situazioni giuridiche distinte.

Proprio questa separazione ha rappresentato, nella pratica, uno dei profili più complessi nell’applicazione della disciplina.

Un’importante applicazione della disciplina si ebbe pochi anni dopo l’entrata in vigore della legge con riferimento al quotidiano Roma di Napoli, appartenente alle imprese facenti capo all’armatore Achille Lauro.

La vicenda riguardava un’impresa giornalistica sottoposta ad amministrazione straordinaria e una cooperativa di giornalisti che chiedeva di subentrare nel contratto di utilizzazione della testata stipulato dall’editore con il precedente cessionario.

La richiesta non riguardava soltanto la testata.

La cooperativa chiedeva anche di essere immessa nel godimento e nell’uso dei locali e degli impianti necessari alla prosecuzione dell’attività.

Il Tribunale di Napoli, con decisione del 15 gennaio 1985, riconobbe la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda proposta dalla cooperativa.

La decisione assume particolare interesse perché, prima della pronuncia di merito, era stato adottato anche un provvedimento d’urgenza ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile, con il quale era stato ordinato al commissario straordinario di immettere la cooperativa nel godimento e nell’uso dei locali e degli impianti.

La pronuncia rappresenta un’applicazione particolarmente significativa della filosofia sottostante all’articolo 5.

Non era sufficiente riconoscere astrattamente alla cooperativa il diritto di utilizzare la testata. Per consentire la reale prosecuzione dell’attività occorreva garantire anche la disponibilità degli strumenti necessari per pubblicare il giornale.

Il diritto riconosciuto dalla legge poteva quindi tradursi in una tutela giudiziaria immediata e concretamente diretta a consentire la continuazione dell’impresa editoriale.

Un giornale non esiste soltanto perché esiste una testata registrata.

Per proseguirne la pubblicazione è necessario disporre dell’organizzazione attraverso la quale viene prodotto e distribuito.

Il legislatore del 1981 aveva davanti un’impresa editoriale profondamente diversa da quella contemporanea. La produzione di un quotidiano era strettamente legata alla disponibilità di stabilimenti tipografici, rotative, macchinari, locali e impianti.

Per questo motivo la disciplina dell’articolo 5 prende in considerazione anche i beni strumentali necessari alla prosecuzione dell’attività.

Oggi una parte di quelle previsioni appare inevitabilmente legata all’organizzazione industriale dell’editoria dell’epoca. Oggi i servizi grafici e tipografici sono estremamente diversi da quelli di cinquanta anni fa.

Per un’impresa editoriale digitale gli strumenti necessari alla continuità della pubblicazione sono molto più semplici.

Il valore dell’impresa può risiedere nel dominio internet, nel sistema di gestione dei contenuti, negli archivi digitali, nelle banche dati degli abbonati, nelle applicazioni, nei sistemi informatici, nei contratti attraverso i quali vengono distribuiti i contenuti e negli altri asset immateriali che consentono alla testata di raggiungere i propri lettori.

Il problema giuridico posto nel 1981 rimane quindi sostanzialmente identico: la disponibilità formale della testata non è sufficiente se la cooperativa non dispone degli strumenti necessari per continuare effettivamente l’attività editoriale.

La possibilità di proseguire la pubblicazione poneva poi un ulteriore problema.

La cooperativa costituita dai lavoratori per rilevare una testata è, per definizione, un’impresa appena costituita.

Le discipline che nel tempo hanno regolato l’accesso ai contributi pubblici all’editoria hanno invece previsto requisiti di anzianità dell’impresa o dell’edizione della testata.

Si creava così una contraddizione.

Da un lato la legge favoriva la costituzione di una nuova cooperativa per garantire la prosecuzione della testata. Dall’altro la stessa cooperativa rischiava di non poter accedere, proprio perché nuova, alle misure pubbliche delle quali aveva eventualmente beneficiato la precedente impresa editrice.

Su questo problema il legislatore è intervenuto più volte.

Un primo intervento significativo fu realizzato con l’articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.

La disposizione prevedeva, a determinate condizioni, che il requisito temporale allora richiesto per l’accesso ai contributi non si applicasse alle cooperative di giornalisti costituite ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge n. 416 del 1981 che subentrassero nel contratto di cessione in uso oppure acquistassero una testata già ammessa al sistema di sostegno pubblico secondo le condizioni individuate dalla stessa disposizione.

La norma interveniva quindi direttamente sul problema della continuità.

La cooperativa era nuova, ma la testata non lo era.

La pubblicazione poteva avere una storia editoriale molto lunga e aver già beneficiato dei contributi pubblici. Pretendere dalla nuova società la maturazione dell’ordinario periodo di anzianità avrebbe potuto rendere economicamente molto più difficile proprio l’operazione che l’articolo 5 intendeva favorire.

La disposizione conteneva anche una specifica previsione relativa al subentro nel contratto di cessione in uso della testata, confermando ancora una volta che, ai fini della continuità editoriale, proprietà della testata e diritto alla sua utilizzazione non coincidono necessariamente.

In una circolare che dedicammo alla norma nel 2012 evidenziammo un ulteriore aspetto.

La deroga era collegata espressamente alla costituzione della cooperativa ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge n. 416 del 1981. Ritenevamo quindi essenziale che la procedura prevista dall’articolo 5 venisse seguita puntualmente in tutti i suoi adempimenti.

Il comma 7-bis è stato successivamente abrogato e non costituisce oggi disciplina vigente.

La disposizione conserva però interesse nella ricostruzione dell’istituto, perché dimostra come il legislatore avesse compreso che la possibilità giuridica di rilevare una testata doveva essere coordinata con le condizioni economiche necessarie per garantirne concretamente la prosecuzione.

Il secondo intervento particolarmente significativo è molto più recente anche se non ci risulta che questa norma, pensata ai tempi per risolvere la crisi de “La Gazzetta del Mezzogiorno” abbia trovato applicazione concreta.

La disciplina originaria dell’articolo 5 era costruita principalmente intorno alla cessazione o alla sospensione delle pubblicazioni da parte dell’editore.

Ma una testata può cessare anche perché l’impresa che la pubblica entra in una procedura concorsuale.

La distinzione assumeva una rilevanza tutt’altro che marginale.

Proprio nelle situazioni di maggiore crisi economica dell’impresa poteva infatti manifestarsi l’interesse dei lavoratori a proseguire la pubblicazione attraverso una cooperativa.

Il legislatore è intervenuto nel 2020 con l’articolo 195-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

La disciplina dell’articolo 5 è stata così estesa anche all’ipotesi di fallimento dell’impresa editrice.

La dichiarazione di fallimento è stata equiparata, ai fini dell’attivazione del meccanismo previsto dalla norma, alla comunicazione relativa alla cessazione delle pubblicazioni.

L’intervento ha inoltre previsto la possibilità, nell’ambito della procedura concorsuale e ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge, di autorizzare per un periodo non superiore a sei mesi la stipula di un contratto di affitto dell’azienda o del relativo ramo.

La previsione assume un significato particolarmente importante.

L’affitto temporaneo consente, infatti, di evitare l’interruzione immediata della pubblicazione mentre si definiscono le condizioni per il successivo subentro.

Ancora una volta il legislatore interviene quindi non soltanto sulla titolarità dei beni, ma sulla continuità materiale dell’attività editoriale.

La terminologia della disposizione deve naturalmente essere oggi coordinata con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e con la sostituzione del fallimento con la liquidazione giudiziale. Il principio introdotto nel 2020 conserva tuttavia tutta la propria rilevanza.

Sempre nel 2020 il legislatore ha affrontato nuovamente il problema dell’anzianità della cooperativa che subentra nella gestione della testata.

L’articolo 96, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 è intervenuto con riferimento alle cooperative costituite per subentrare nella gestione di quotidiani appartenenti a società fallite, prevedendo una deroga ai requisiti temporali contemplati dalla disciplina dei contributi diretti contenuta nel decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

La disposizione deve essere letta insieme alla modifica dell’articolo 5 intervenuta pochi mesi prima.

Il meccanismo appare infatti coerente.

La cooperativa viene costituita proprio perché l’impresa precedente è entrata in crisi. Non può quindi possedere un’anzianità societaria che, per ragioni oggettive, sarebbe impossibile maturare prima del subentro.

Il legislatore cerca così di evitare che il requisito temporale finisca per impedire l’utilizzo dello strumento creato per favorire la continuità della testata.

È interessante osservare come, pur essendo cambiato radicalmente il sistema dei contributi tra il 2012 e il 2020, il problema affrontato dal legislatore sia rimasto sostanzialmente lo stesso.

L’evoluzione normativa dell’articolo 5 è significativa anche sotto un altro profilo.

Potrebbe apparire come una disposizione appartenente ad un’epoca ormai lontana dell’editoria italiana: quella delle grandi imprese tipografiche, delle rotative, della distribuzione esclusivamente cartacea e di un mercato profondamente diverso dall’attuale.

Eppure il legislatore è tornato sulla norma anche nel 2020.

Questo dimostra che il problema al quale l’articolo 5 cerca di fornire una risposta non è affatto scomparso.

Le modalità attraverso le quali viene prodotta e distribuita l’informazione sono cambiate, ma continua ad essere possibile che un editore decida di cessare una pubblicazione o che l’impresa entri in crisi mentre i giornalisti e gli altri lavoratori ritengono che la testata possa ancora avere un futuro.

In questa situazione, la cooperativa continua a rappresentare uno degli strumenti attraverso i quali può essere tentata la prosecuzione dell’esperienza editoriale.

L’articolo 5 consente, infine, di comprendere un aspetto delle cooperative giornalistiche che rischia di essere trascurato se le si osserva esclusivamente attraverso la disciplina contemporanea dei contributi pubblici.

La cooperativa giornalistica non nasce semplicemente come una categoria di impresa destinataria del sostegno pubblico.

Nella legge del 1981 essa rappresenta anche uno strumento attraverso il quale il lavoro può assumere direttamente la responsabilità dell’impresa editoriale.

La cessazione dell’attività dell’editore non deve necessariamente coincidere con la cessazione della testata.

Tra i due eventi può inserirsi la cooperativa dei lavoratori.

Il meccanismo costruito dall’articolo 5 cerca quindi di tutelare contemporaneamente interessi diversi: quello dei lavoratori alla prosecuzione dell’attività, quello alla conservazione del patrimonio editoriale rappresentato dalla testata e, più in generale, quello del sistema dell’informazione alla permanenza di una voce che altrimenti potrebbe scomparire.

Naturalmente la legge non può garantire il successo dell’operazione.

La prosecuzione di un giornale richiede un progetto editoriale credibile, un’organizzazione efficiente, risorse economiche e un mercato capace di sostenerlo.

Ma il legislatore può creare le condizioni giuridiche perché questo tentativo sia possibile.

È probabilmente questa la chiave con la quale, ancora oggi, deve essere letto l’articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416: la crisi o la cessazione dell’impresa editrice non comportano necessariamente la morte della testata. I lavoratori, attraverso la cooperativa giornalistica, possono assumersi direttamente la responsabilità di provare a mantenerla in vita.

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