Categories: Giurisprudenza

Contributo ad altre Autorità: la sentenza Tar e rilievi dell’Agcom

A seguito della sentenza interpretativa della Corte di Giustizia dell’Unione  europea del 18 luglio 2013, resa in via pregiudiziale, il T.A.R. del Lazio ha deciso con le sentenze depositate in data 5 marzo 2014 i ricorsi promossi  da Sky, Telecom, Fastweb, Wind e Vodafone.  Con queste pronunce il T.A.R. ha disapplicato, in quanto in contrasto con  il diritto dell’Unione europea, la norma nazionale (articolo 2, comma 241,  della legge n. 191 del 2009, c.d. “legge finanziaria” 2010) che ha imposto  all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di finanziare, nell’anno 2011,  altre autorità indipendenti con i contributi ad essa versati dagli operatori di comunicazione. Le decisioni del T.A.R. sono perfettamente in linea con la segnalazione dell’Autorità a Governo e Parlamento del novembre 2012 e con la propria decisione – già assunta (sulla base della citata sentenza della Corte di Giustizia) il 30 gennaio 2014 e comunicata alle autorità competenti in data 28 febbraio 2014 – di disapplicare per l’anno 2014, in via amministrativa, la norma che proroga il suddetto obbligo di trasferimento di fondi a favore di altre autorità indipendenti fino al 2016. L’Autorità, oggi confortata dalla giurisprudenza nazionale, rappresenterà nuovamente alle competenti Istituzioni la necessità di una sollecita e completa restituzione delle somme già versate ad altre autorità indipendenti che, allo stato, presentino un avanzo di amministrazione. Inoltre l’Autorità reitererà al Governo anche la richiesta della pronta attuazione del contributo a carico del “mercato di competenza” per il finanziamento delle attività relative al settore postale. Le relative funzioni sono, infatti, svolte dall’Autorità dal 2012, pur in attesa della predisposizione dei necessari mezzi di finanziamento previsti dalla legge. Inoltre, per quanto di propria competenza, l’Autorità, con la delibera 547/13/CONS ha introdotto, per il contributo dovuto nell’anno 2014, alcune semplificazioni del meccanismo di calcolo e degli adempimenti informativi connessi al relativo versamento. Grazie a tale semplificazione – e sgravata dall’obbligo di sostenere finanziariamente altre autorità – l’Autorità con la stessa delibera ha ridotto l’aliquota contributiva per il 2014 di ben cinque punti percentuali ( dall’1,9 per mille all’1,4 per mille).

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