Categories: Giurisprudenza

Consiglio di Stato: gli enti pubblici possono dare incarichi di lavoro autonomo a titolo gratuito, anche ai giornalisti

Il pronunciamento è del 3 ottobre 2017 e vale per ogni categoria professionale, incluse quelle inquadrate in ordini e collegi, dai giornalisti ai biologi, ai veterinari come agli assistenti sociali. È scaturito dal ricorso presentato dagli ordini nazionali e locali di Ingegneri, Architetti e Geologi, e dagli organismi provinciali di Catanzaro dell’Ordine degli Agronomi e Dottori Forestali, del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati e del Collegio dei Periti industriali e Periti industriali laureati, insieme contro il bando del Comune di Catanzaro per l’assegnazione di un incarico a base d’asta con il simbolico compenso di 1 euro, più la copertura di spese documentate fino ad un massimo di 250.000,00 euro.

Il Tar aveva dato ragione agli organismi di categoria, affermando sostanzialmente che il corrispettivo della prestazione è elemento imprescindibile nell’ambito di una gara d’appalto, dunque non può essere svolta a titolo gratuito.

Di parere contrario il Consiglio di Stato, dopo il parere favorevole sulla liceità degli incarichi gratuiti da parte della Corte dei Conti di Calabria del 10 febbraio 2016. Il Comune di Catanzaro, nell’appellarsi, in una sua nota aveva sottolineato che “risparmierà più di mezzo milione di euro, essendo questa la differenza tra la stima del costo delle prestazioni professionali a tariffa (800 mila euro) e la previsione di 250 mila euro per i rimborsi spese da assegnare, in maniera documentata, ai professionisti incaricati gratuitamente. Il bando, inoltre, era strutturato in modo da garantire comunque la comparazione delle offerte e la serietà e trasparenza in fase di scelta del contraente professionista incaricato”.

Nella sentenza, il Consiglio di Stato evidenzia “il rilievo dell’economia dell’immateriale“, cioè “la pratica dei “contratti di sponsorizzazione“, assumendo che svolgere l’incarico ponendo a proprio carico il relativo costo equivale ad una sponsorizzazione. Per l’Amministrazione si tratta finanziariamente di un contratto non oneroso – non comporta un’uscita finanziaria – ma comunque genera per lo sponsor, un prodotto immateriale (ritorno d’immagine) che va a suo vantaggio.

sentenza-Consiglio-di-Stato-sez-V-n-04614-2017

Redazione CCE

Recent Posts

Grafica Veneta si espande negli Stati Uniti con Hutchinson

Grafica Veneta si espande negli Stati Uniti: c’è l’accordo per la maggioranza della storica casa…

2 ore ago

Circolare n. 27 del 02/05/2024 – Aliquota IVA da applicare ai messaggi autogestiti a pagamento in periodo elettorale diffusi dalle emittenti radiotelevisive

Nell’imminenza delle prossime consultazioni elettorali, ricordiamo che a tutti i messaggi autogestiti a pagamento e gli spazi pubblicitari…

1 giorno ago

Tecnologie innovative: ecco chi ha ottenuto i contributi

Lo scorso 26 aprile 2024 è stato pubblicato sul sito del Dipartimento per l’Informazione e…

1 giorno ago

Anche l’Europa potrebbe bandire TikTok

Anche l’Europa potrebbe presto decidere di bandire TikTok se Bytedance non decidesse di vendere. Lo…

3 giorni ago

Circolare n. 26 del 29/04/2024 – Contributo tecnologie innovative: pubblicati gli elenchi dei soggetti beneficiari

Lo scorso 26 aprile 2024 è stato pubblicato sul sito del Dipartimento per l’Informazione e…

4 giorni ago

Mattarella e la luce del pluralismo al tempo dell’algoritmo

È importante continuare a parlare di pluralismo. E lo è a maggior ragione in quest’epoca…

4 giorni ago