Lo statuto della cooperativa giornalistica: le clausole obbligatorie previste dalla legge

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Dopo aver chiarito il ruolo che lo statuto assume nella cooperativa giornalistica, è necessario comprendere come esso venga concretamente costruito. A differenza di quanto accade per la generalità delle società cooperative, infatti, la redazione dello statuto non può limitarsi al recepimento delle disposizioni contenute nel codice civile.

A differenza di quanto accade per la generalità delle società cooperative, la redazione dello statuto non può limitarsi al recepimento delle disposizioni contenute nel codice civile.

Il professionista chiamato a predisporlo deve infatti coordinare tre diversi livelli normativi che, pur perseguendo finalità differenti, incidono contemporaneamente sulla struttura della società.

Il primo livello è costituito dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile. Si tratta della disciplina generale delle cooperative, applicabile a tutte le società cooperative indipendentemente dal settore economico in cui operano. Essa regola lo scopo mutualistico, il capitale variabile, l’ammissione e l’esclusione dei soci, gli organi sociali, il bilancio, la devoluzione del patrimonio e, più in generale, l’organizzazione della società. Sotto questo profilo la cooperativa giornalistica non presenta differenze rispetto alle altre cooperative. Essa rimane, a tutti gli effetti, una società cooperativa disciplinata dal codice civile e deve quindi rispettarne tutti i principi fondamentali. Tuttavia, fermarsi a questa constatazione significherebbe trascurare la vera peculiarità del modello.

Come già detto, l’attività editoriale non costituisce infatti un settore economico ordinario. Il legislatore ha sempre riconosciuto che l’informazione presenta un rilievo costituzionale che giustifica l’introduzione di una disciplina speciale destinata a garantire il pluralismo, la continuità delle testate e l’autonomia professionale dei giornalisti. È in questo contesto che si inserisce l’articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Questa disposizione rappresenta ancora oggi il fondamento della disciplina speciale delle cooperative giornalistiche.

La norma interviene direttamente sulla struttura della cooperativa, introducendo regole che non trovano corrispondenza nella disciplina generale delle società cooperative. Tra queste assume particolare rilievo la previsione secondo cui gli statuti possono consentire la partecipazione alla cooperativa degli altri lavoratori del settore. Si tratta di una disposizione apparentemente semplice ma che ha dato luogo, negli anni, a numerosi problemi interpretativi. La legge non definisce infatti cosa debba intendersi per “altri lavoratori del settore”.

È proprio da questa formulazione che nasce il dibattito relativo alla possibilità di considerare soci i grafici editoriali, i poligrafici e, più in generale, le figure professionali diverse dai giornalisti che partecipano stabilmente al processo produttivo dell’impresa editoriale. Come osservato nel precedente articolo, riteniamo che il riferimento legislativo debba essere interpretato alla luce dell’organizzazione concreta dell’impresa editoriale. La norma non sembra infatti voler attribuire rilievo ad una qualificazione meramente formale della categoria professionale, quanto piuttosto all’effettivo inserimento del lavoratore nel ciclo produttivo dell’impresa. Questa interpretazione appare inoltre coerente con la ratio della disciplina. L’obiettivo perseguito dal legislatore è evitare che soggetti estranei alla cooperativa possano assumerne il controllo senza partecipare all’attività editoriale. Da questo punto di vista, l’inquadramento nell’ambito del contratto collettivo nazionale di settore costituisce certamente un elemento oggettivo particolarmente significativo, perché consente di verificare l’effettivo inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale.

Accanto alla disciplina della base sociale, l’articolo 6 contiene un’altra disposizione di particolare interesse.

La norma stabilisce infatti che le designazioni degli organi collegiali debbano avvenire mediante voto personale, uguale, segreto e limitato ad una parte degli eligendi. Questa previsione assume un’importanza che va ben oltre la semplice procedure di elezione degli organi sociali. Essa dimostra come il legislatore abbia inteso rafforzare il carattere democratico della cooperativa giornalistica, evitando che la scelta degli organi sociali possa essere condizionata da fenomeni di concentrazione del potere o da assetti proprietari incompatibili con la natura cooperativa della società. La disciplina introdotta dalla legge n. 416 del 1981 è rimasta sostanzialmente invariata anche dopo la profonda riforma del sistema dei contributi pubblici realizzata con il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

Quest’ultimo provvedimento, tuttavia, introduce un ulteriore livello normativo. È importante evidenziare che il decreto legislativo n. 70 del 2017 non sostituisce la legge n. 416 del 1981. Le due discipline convivono e perseguono finalità differenti. La legge n. 416 definisce la cooperativa giornalistica come modello societario speciale. Il decreto legislativo n. 70 individua invece le condizioni che tale modello deve possedere per poter beneficiare dei contributi pubblici.

Questa distinzione assume una notevole rilevanza pratica. L’articolo 4 del decreto legislativo n. 70 del 2017 impone infatti che lo statuto contenga alcune specifiche clausole. Tra queste figurano la previsione dell’ingresso nella compagine sociale dei giornalisti dipendenti aventi rapporto di lavoro regolato dal contratto nazionale giornalistico e clausola di esclusivail principio secondo cui ciascun socio dispone di un solo voto indipendentemente dalla quota posseduta, il divieto di voto plurimo, i limiti al possesso del capitale sociale e il divieto di detenere partecipazioni in altre cooperative editrici che abbiano richiesto il contributo. Non si tratta di semplici indicazioni organizzative. La loro presenza costituisce uno dei presupposti richiesti dalla legge per l’ammissione ai contributi pubblici.

È quindi evidente come, nella pratica professionale, la redazione dello statuto non possa limitarsi al recepimento delle norme codicistiche o della legge n. 416 del 1981. Occorre verificare che tutte le clausole richieste dal decreto legislativo n. 70 del 2017 siano effettivamente presenti e correttamente formulate. Vi è poi un ulteriore profilo che merita particolare attenzione. Il decreto legislativo distingue chiaramente tra requisiti che devono essere previsti nello statuto e requisiti che devono essere rispettati nel concreto funzionamento della cooperativa. Questa distinzione viene spesso trascurata. Lo statuto può prevedere l’ammissione dei giornalisti dipendenti, ma sarà poi necessario verificare, anno dopo anno, che almeno il cinquanta per cento dei giornalisti assunti con clausola di esclusiva sia effettivamente socio della cooperativa. Lo stesso vale per la mutualità prevalente e per l’assunzione della maggioranza dei soci con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Si tratta di requisiti che non possono essere soddisfatti con una semplice clausola statutaria, ma richiedono un costante controllo durante tutta la vita della società. È proprio questa distinzione tra requisiti statutari e requisiti funzionali che, a nostro avviso, rappresenta uno degli aspetti più innovativi della disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 70 del 2017. Comprenderla significa evitare molti degli errori che ancora oggi emergono nella costituzione e nella gestione delle cooperative giornalistiche.

Il corretto coordinamento tra codice civile, disciplina speciale dell’editoria e normativa sui contributi pubblici rappresenta il primo passo nella predisposizione di uno statuto efficace. Il passo successivo consiste nell’analizzare il contenuto concreto delle clausole statutarie, verificando quali siano obbligatorie, quali facoltative e quali, pur non imposte dalla legge, risultino opportune alla luce della migliore prassi professionale.

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