Circolari

Circolare n. 7 del 12/02/2026 – Contributo assunzioni a tempo indeterminato 2025 di figure professionali con età inferiore ai 36 anni

Con il provvedimento del Capo Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria del 2 dicembre 2025, registrato alla Corte dei conti in data 9 gennaio 2026 al n. 78, sono stati definiti i requisiti e le modalità per la fruizione del contributo per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani figure professionali con età inferiore ai 36 anni, perfezionatesi nell’anno 2025.

Il provvedimento va in esecuzione del precedente provvedimento del Capo Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 17 settembre 2025 con cui sono state identificate le modalità per la fruizione dei contributi previsti dal comma 298 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che ha di fatto stanziato ulteriori risorse per gli anni 2024 e 2025 per gli interventi a sostegno all’editoria di cui all’articolo 1, commi da 375 a 377, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il provvedimento è già stato oggetto di analisi nella nostra circolare n. 41/2025.

L’articolo 1 del Provvedimento prevede che ai datori di lavoro appartenenti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, anche di nuova costituzione, alle agenzie di stampa e alle emittenti radiofoniche e televisive locali e nazionali, non partecipate dallo Stato, che assumono figure professionali, con età inferiore a 36 anni, in possesso di competenze, opportunamente attestate e funzionali all’innovazione tecnologica e digitale, acquisite nel campo della digitalizzazione editoriale, della comunicazione e sicurezza informatica, dei servizi on line nel settore dei media, è riconosciuto un contributo forfettario nella misura di 10.000 euro per ogni assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, perfezionatosi nel corso dell’anno 2025. Il contributo è riconosciuto entro il limite massimo di 2 milioni di euro per l’anno 2025, che costituisce tetto di spesa.

Le competenze devono essere attestate attraverso una delle seguenti modalità: a) titolo di formazione ottenuto a conclusione di un percorso di studi; b) attestato rilasciato da enti accreditati secondo la normativa vigente o da altri soggetti che svolgono attività formativa; c) esperienza professionale, acquisita e comprovata per un periodo continuativo pari ad almeno sei mesi.

Ricordiamo che nella nuova formulazione dell’agevolazione sotto il profilo soggettivo è stato eliminato il riferimento alla professione giornalistica, riportando un più generico riferimento a figure professionali. Inoltre, le modalità con cui attestare le competenze sono state per la prima volta introdotte in questo decreto.

I requisiti di ammissione sono i seguenti:

a) l’indicazione, nel Registro delle imprese, del codice di classificazione ATECO 2025 prevalente e/o primario con le seguenti specificazioni: i. per le imprese editoriali di quotidiani: 58.12 (edizione di quotidiani) ii. iii. iv. v. per le imprese editoriali di periodici: 58.13 (edizione di riviste e periodici); per le agenzie di stampa: 60.31 (attività delle agenzie di stampa); per le emittenti radiofoniche: 60.10 (attività di trasmissione radiofonica e distribuzione di audio); per le emittenti televisive: 60.20 (attività di programmazione e trasmissione televisive e di distribuzione di video);

b) l’iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

c) non essere sottoposti a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale;

d) il regolare adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali.

Le domande possono essere presentate dalle ore 10,00 del 12 marzo 2026 alle ore 17,00 del 14 aprile 2026 attraverso l’apposita piattaforma telematica.

Nell’ipotesi in cui il fabbisogno sia superiore rispetto allo stanziamento si procederà con ripartizione proporzionale.

Il contributo per le assunzioni di professionalità specialistiche è soggetto ai limiti di cui al Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.

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