Nei prossimi giorni la Camera dei deputati dovrà esaminare il disegno di legge (C. 2750), già approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica il 23 dicembre. Il poco tempo a disposizione non consentirà alcuna modifica rispetto al testo già approvato per cui rassegniamo le (poche) novità in tema di editoria del testo attualmente in discussione.
Il comma 734 dell’articolo 1 prevede un rifinanziamento per 60 milioni di euro del Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria, di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2026, n. 198.
A differenza dell’anno scorso, non risulta una norma che deleghi ad un atto del Governo la ripartizione delle somme tra le varie misure, senza vincolo di destinazione da parte del legislatore. Ma riteniamo che l’assenza di questa previsione derivi dalla prassi sempre più consolidata negli anni di rimettere da parte del Parlamento ogni decisione di ripartizione delle somme tra le varie misure al Governo. Prassi che, come sapete, riteniamo censurabile in relazione ai possibili condizionamenti che l’esecutivo può esercitare tra i media potendo decidere, attraverso le misure, quali tipologie di aziende editoriali sostenere.
Il successivo comma 735, invece, riduce per il 2026 di 10 mni di euro le risorse a favore delle Rai previste dal comma 616 dell’articolo 1, comma 616, lettera b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Dette riduzioni sono operate a fronte di un auspicata azione di riduzione dei costi di funzionamento e di gestione dell’azienda.
Infine, segnaliamo i commi 273 e seguenti che, in sostanza, incrementano il contributo annuale dovuto dalle aziende che rientrano nel sistema integrato delle comunicazioni. In particolare, il contributo è stato determinato in ragione del 2 per mille dei ricavi per le seguenti attività:
a) fornitura, gestione e messa a disposizione di reti di comunicazioni elettroniche e infrastrutture digitali, nonché attività di operatore di rete anche televisivo e prestazione di servizi di comunicazioni elettroniche, inclusi i servizi interattivi associati o di accesso condizionato e l’utilizzo anche indiretto di risorse di numerazione, ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
b) prestazione dei servizi postali oggetto di licenza individuale e autorizzazione generale, ivi inclusi i servizi di corriere espresso e i servizi di consegna pacchi, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
c) fornitura di servizi dimedia audiovisivi e radiofonici, di radiodiffusione sonora, nonché di servizi di piattaforme di condivisione di video e di contenuti, di creazione, produzione o organizzazione di contenuti sulle piattaforme per la condivisione di video, di produzione o distribuzione di programmi audiovisivi e radiofonici, compresi i format, nonché di opere cinematografiche e musicali, di attività pubblicitaria e di sponsorizzazione realizzata, anche online, direttamente o mediante concessionarie di pubblicità, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177;
d) editoria, anche elettronica, e prestazione di servizi della società dell’informazione che consentono l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico, nonché di agenzia di stampa, di media monitoring e di rassegna stampa di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177;
e) prestazione di servizi digitali, anche tramite siti die-commerce, nonché prestazione di servizi intermediari di cui all’articolo 3, lettere g), i) e j), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19ottobre 2022, non ricompresi nelle lettere da a) a d) del presente comma.
Inoltre, è stato previsto anche un contributo dello 0,5 per mille annuo dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi da parte dell’organizzatore della competizione sportiva e un contributo ulteriore nella misura dello 0,5 permille dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti sulle opere musicali, cinematografiche e audiovisive, compresi i format televisivi; dall’attività di intermediazione dei diritti d’autore e connessi da parte di organismi digestione collettiva ed entità di gestione indipendenti ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35; dalla fornitura di servizi di media audiovisivi a pagamento; dalla commercializzazione di diritti delle opere riguardanti eventi sportivi.
Sarà nostra cura approfondire ogni singola misura a seguito dell’approvazione definitiva da parte della Camera dei deputati del disegno di legge.
Auguriamo a tutti Buon Anno.


