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Circolare n. 4 del 20/01/2016 – Legge di stabilità. Nuove disposizioni su aliquote Iva per l’editoria digitale e sul comparto radiotelevisivo locale

Aliquota IVA 4%

Dall’1 gennaio 2016, per effetto della legge di Stabilità 2016, l’aliquota IVA agevolata del 4% (quella prevista dalla tabella A, parte II, n.18, allegata al D.P.R. 633/72) si applica a tutte le pubblicazioni identificate con il codice ISBN o ISSN, ossia, oltre ai libri, anche ai periodici, alle riviste, ai giornali, agli annuari, alle serie monografiche e ai dispacci di agenzia in formato elettronico. Restano escluse, perché espressamente previsto dalla normativa IVA, le pubblicazioni pornografiche.

Comparto radiotelevisivo locale

La Legge di Stabilità introduce nuove norme per il settore dell’emittenza radiotelevisiva locale, per quanto concerne il finanziamento al settore. In particolare, per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate derivanti dal canone Rai, rispetto a quanto già iscritto a tale titolo nel bilancio di previsione per l’anno 2016, sono riservate all’Erario per una quota pari al 33 percento (per l’anno 2016) e del 50 percento (per gli anni 2017 e 2018) per essere destinate al finanziamento, fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro in ragione d’anno, di un apposito «Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione» da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Inoltre, le risorse già iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relative ai contributi in favore delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale di cui alla legge 448/98 e s.m. confluiranno nel medesimo fondo previsto.

Il comma 163 dispone l’adozione di un regolamento dove verranno stabiliti i nuovi criteri di riparto tra i soggetti beneficiari nonché le procedure di erogazione delle risorse del succitato Fondo, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell’informazione, il sostegno dell’occupazione nel settore, il miglioramento degli standard qualitativi dei contenuti forniti e l’incentivazione dell’uso di tecnologie innovative. Il comma 164, infine, abroga, a decorrere da quando entrerà in vigore il citato nuovo regolamento, le disposizioni vigenti riguardanti le misure di sostegno alle emittenti radiofoniche e televisive locali.

Contributi per il diritti d’uso delle frequenze

La nuova norma approvata con la legge di stabilità 2016 sottrae la materia dei contributi per i diritti di uso delle frequenze dovute dagli operatori di rete per la tv digitale terrestre alla competenza dell’Agcom, attribuendola, in via esclusiva, al Ministero dello Sviluppo economico. La norma prevede che l’importo dei contributi venga determinato con decreto del Ministero dello Sviluppo economico da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale, in modo trasparente, proporzionato allo scopo, non discriminatorio e obiettivo sulla base dell’estensione geografica del titolo autorizzato, del valore di mercato delle frequenze e tenendo conto di meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacità trasmissiva a fini concorrenziali nonché all’uso di  tecnologie  innovative.

Divieto di pubblicità di giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste

I commi 937, 938, 939 e 940 disciplinano ulteriormente i giochi con vincita in denaro. In particolare, il comma 939 dell’art. 1 della legge di stabilità 2016 prevede esplicitamente il divieto di “pubblicità di giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste, nel rispetto dei princìpi sanciti in sede europea, dalle ore 7 alle ore 22 di ogni giorno. Sono esclusi dal divieto i media specializzati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, nonché le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Sono altresì escluse le forme di comunicazione indiretta derivanti dalle sponsorizzazioni nei settori della cultura, della ricerca, dello sport, nonché nei settori della sanità e dell’assistenza”.

Il comma 940 prevede le sanzioni, che dovranno essere irrogate dall’Agcom, per il mancato rispetto di quanto previsto nei commi precedenti (comminate “al soggetto che commissiona la pubblicità, al soggetto che la effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale essa è diffusa”).

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