Circolari

Circolare n. 39 del 24/09/2025 – Apertura termini per credito imposta carta 2025 (carta acquistata nel 2024)

Il prossimo 1 ottobre si dovrebbe aprire la finestra temporale per presentare le domande per l’accesso al credito d’imposta sulla carta acquistata nel 2024 previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dal comma 9 bis dell’articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,  prorogato dai commi 378 e 379 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, infine, esteso alle annualità 2024 e 2025 dal comma 319 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nel  2024 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite. Lo stanziamento è pari a 60 mni di euro. Pertanto, nell’ipotesi di incapienza delle risorse previste, verrà effettuata una ripartizione in base al rapporto tra fabbisogno effettivo e stanziamento (per l’anno 2024 le risorse stanziate sono risultate sufficienti a coprire l’intero fabbisogno).

Possono accedere al beneficio le imprese editoriali con sede legale nell’Unione europea e con residenza fiscale in Italia, a condizione che abbiano come codice Ateco 58.13 o 58.14 e siano iscritte al ROC – Registro degli operatori della comunicazione e che non siano sottoposte a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale.

Sono esplicitamente escluse dal beneficio le imprese che già percepiscono i contributi previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

Sono, inoltre, escluse dal beneficio le spese per l’acquisto di carta utilizzata per la stampa dei quotidiani e periodici che: a) contengono inserzioni pubblicitarie per un’area superiore al 50 per cento dell’intero stampato, su base annua; b) non posti in vendita, cioè non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro; c) che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione; d) diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l’acquisto; e) di vendita per corrispondenza; f) di promozione delle vendite di beni o di servizi; g) i cataloghi, cioè pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o di servizi anche se corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi; h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioè finalizzate all’acquisizione di contributi, di offerte, ovvero di elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento; i) delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di altri organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione; l) contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell’articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell’ammissione 4 e con l’esclusione della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie.

Comunque, il credito d’imposta non è cumulabile con qualsiasi altro contributo sulla stessa tipologia di costo (carta). Quindi, a titolo esemplificativo le imprese che hanno partecipato a bandi regionali per questa tipologia di contributi sono esplicitamente esclusi dal credito d’imposta in commento.

La domanda di contributo deve essere integrata dalla certificazione rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione relativa all’intero bilancio o ai soli costi per l’acquisto della carta sostenuti nel 2024.

Ricordiamo che ai sensi dell’articolo 4, comma 182, della legge n. 350/2003, nell’ipotesi in cui la società editrice abbia esternalizzato l’attività di stampa, e non abbia acquistato direttamente la carta, il soggetto al quale è stato affidato il servizio di stampa deve emettere specifica fattura all’editore committente, relativa alla spesa per l’acquisto della carta o, in alternativa, nella fattura emessa dal soggetto al quale è stato affidato il servizio di stampa, deve essere specificatamente distinto l’importo per l’acquisto della carta dall’importo per il servizio di stampa o di altri beni e servizi. Inoltre, il tipografo dovrà, con dichiarazione sostituiva di atto notorio, attestare di non aver richiesto/usufruito di alcuna agevolazione o contributo per la carta ceduta. Analoghe modalità dovranno essere seguite nel caso di carta acquistata da altro editore; anche in tale ipotesi l’editore cedente la carta dovrà, quindi, con dichiarazione sostituiva di atto notorio, attestare di non aver richiesto/usufruito di alcuna agevolazione o contributo per la carta ceduta per l’ annualità 2024) ovvero risultano evidenziate nell’apposita certificazione dei costi redatta da soggetto iscritto al Registro dei revisori legali e delle società di revisione, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

La domanda di contributi deve essere presentata attraverso il sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria che dovrebbe essere disponibile dal 1 ottobre al  31 ottobre 2025  attraverso una procedura informatica riservata sul portale impresainungiorno.gov.it.

A margine, la circolare del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria.

Circolare attuativa credito carta-signed

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