Riprendiamo a rappresentare le nuove misure adottate in materia di editoria a seguito della conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con la legge 17 luglio 2020, n. 77.
L’articolo 186 ha nuovamente modificato il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari previsto dall’articolo 57 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
In particolare, la nuova norma ha elevato dal trenta al cinquanta per cento la percentuale del contributo sugli investimenti effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali iscritte al Roc e sui giornali quotidiani e periodici registrati presso il Tribunale o il Roc e dotati di direttore responsabile.
L’articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 aveva già modificato, limitatamente al 2020, questo tipo di agevolazione escludendo come limite il valore incrementale. In altri termini, il contributo non è più calcolato sul valore incrementale degli investimenti pubblicitari effettuati rispetto all’esercizio precedente, ma sul valore assoluto degli investimenti effettuati nel 2020.
La norma originaria prevedeva un’intensità di contributo pari al 75 per cento del valore degli investimenti incrementali, mentre ora l’intensità del contributo è pari al 50 per cento dell’investimento effettuato nel 2020.
Il contributo è, comunque, soggetto al regime del de minimis e lo stanziamento è pari a 40 mni di euro per gli investimenti effettuati sui quotidiani e periodici e a 20 mni di euro per gli investimenti effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche.
La domanda di prenotazione delle risorse relative al 2020 va effettuata al Dipartimento informazione ed editoria dal 1 al 30 settembre 2020, mentre rimangano, chiaramente, valide le domande giù trasmesse nel mese di marzo ai sensi della previgente disciplina.
Ricordiamo che il credito d’imposta sulla pubblicità è soggetto a ripartizione nell’ipotesi, che riteniamo certa, di insufficienza delle risorse stanziate rispetto al fabbisogno.
Ricordiamo, infine, che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione attraverso il modello F24.
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