Segnaliamo che con l’entrata in vigore dell’articolo 1-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è stato rifinanziato per il periodo che va dal 2014 al 2019 il fondo per le prestazioni di vecchiaia anticipate dei giornalisti, introdotto dalla lettera b) del primo comma dall’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 coperto dal comma 7 dell’articolo 41-bis del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
La norma originaria prevede la possibilità per i giornalisti dipendenti di aziende editrici, che hanno presentato piani di ristrutturazione o di riorganizzazione per crisi aziendale, di accedere alla liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia nell’ipotesi in cui abbiano compiuto 58 anni ed abbiano maturato almeno 18 anni di anzianità contributiva. L’accesso alla pensione anticipata è subordinata all’ammissione del piano di licenziamenti da parte del Ministero del lavoro. L’intero onere delle differenze pensionistiche è a carico dello Stato.
Il sistema, introdotto dalla legge 5 agosto 1981, n. 416 era stato dotato di risorse finanziarie dall’articolo 41-bis del decreto legge 30 dicembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 (che ha previsto che una quota del costo del prepensionamento è a carico delle aziende nell’ipotesi in cui le risorse non siano sufficienti a coprire l’intero fabbisogno) ed è stato, per l’appunto, ulteriormente integrato dall’articolo 1-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90.
La nuova norma, oltre a rifinanziare il fondo, prevede che l’accesso dei dipendenti al beneficio della pensione anticipata, che può avvenire anche nell’ipotesi di piani di ristrutturazione o di riorganizzazione presentati al Ministero del lavoro prima dell’entrata in vigore della nuova legge, è subordinata alla contestuale assunzione di personale giornalistico in possesso delle competenze professionali necessarie a realizzare i programmi di rilancio e sviluppo aziendale, nel rapporto minimo di un’assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti. Questo vincolo non si applica alle imprese i cui accordi prevedono un massimo di cinque prepensionamenti.
Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo prevede che i soggetti che accedono al trattamento di pensione anticipata non possono instaurare alcun rapporto di lavoro, di alcun genere, con imprese appartenenti al medesimo gruppo editoriale.
Il nuovo stanziamento, che va ad integrare quello già esistente, è pari a 3 mni di euro per l’anno 2014, a 9 mni di euro per l’anno 2015, a 13 mni di euro per l’anno 2016, a 13 mni di euro per l’anno 2017, 10,8 mni di euro per l’anno 2018 e 3 mni di euro per l’anno 2019, per un impegno complessivo di 51,8 mni di euro.
Lo stanziamento è avvenuto utilizzando, integralmente, le risorse rese disponibili a favore del settore dell’editoria dall’articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede un fondo di 120 mni di euro nel triennio 2014-2016 per sostenere l’innovazione, le start up e le ristrutturazioni aziendali. Ricordiamo che il decreto di attuazione previsto dalla norma non è ancora stato approvato dal Governo e che, quindi, una quota parte delle risorse è stata, intanto, utilizzata in virtù di un’altra norma che pur avendo come riferimento il settore dell’editoria ha, in parte, diverse finalità, essendo, chiaramente, rivolta a finanziare i piani di ristrutturazione delle grandi imprese e ben oltre il regime del de minimis previsto dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147.