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Circolare n. 15 del 28/05/2010 – Situazione attuale contributi ex legge n. 250 del 7 luglio 1990

Le notevoli e continue ultime modifiche apportate alla disciplina dei contributi diretti all’editoria richiedono un approfondimento al fine di consentire agli editori di chiudere con piena consapevolezza i bilanci relativi all’esercizio 2009 ed a pianificare il 2010 ed i prossimi esercizi.

Ricordiamo che l’art. 44 del D.l. 25 giugno 2008, n. 112, soppresse di fatto il diritto soggettivo ai contributi all’editoria, prevedendo che le somme stanziate sul capitolo rappresentano limite massimo di spesa.

Il medesimo art. 44 ha previsto un regolamento di delegificazione che avrebbe dovuto garantire una semplificazione ed un riordino delle procedure di erogazione dei contributi all’editoria. Il Regolamento, previsto da una norma primaria, sarebbe dovuto essere approvato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge. Ogni commento su questo punto appare, onestamente, superfluo.

Successivamente, con l’art. 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99, veniva prevista la proroga dell’efficacia dell’intero art. 44 del citato D.L. n. 112/08 all’esercizio successivo a quello di entrata in vigore del Regolamento. In altri termini, il diritto soggettivo veniva garantito per almeno altre due anni.

Ma dopo pochi mesi, esattamente con il comma 62 dell’art. 2 del D.l. 30 dicembre 2009, n. 191, è stato reintrodotto il limite del diritto alle risorse stanziate in bilancio, In altri termini, le imprese hanno diritto al contributo in misura proporzionale al rapporto tra fabbisogno e stanziamento.

Da ultimo, l’art. 10 sexies della legge 26 febbraio 2010, n. 25, ha garantito il diritto all’intero contributo (e, quindi, a prescindere dallo stanziamento) per l’esercizio 2009. Il che significa che il contributo relativo all’esercizio 2010 sarà pagato sulla base di una ripartizione tra gli aventi diritto in relazione allo stanziamento disponibile. Sui contenuti di merito del medesimo articolo rimandiamo a quanto già detto con la ns. circolare n. 11/2010, in particolare per i giornali editi e diffusi all’estero.

Segnaliamo, al contempo, alcune disposizioni che richiedono particolare attenzione per quelle imprese che hanno avuto il riconoscimento al contributo per sola parte dell’esercizio 2008. Infatti, l’ultima parte della lettera a dell’art. 10sexies prevede che il contributo del 2009 non può essere superiore a quello spettante per il 2008. A prescindere dalla qualità della norma sotto il profilo tecnico giuridico, segnaliamo che a seguito di un’interpretazione restrittiva, ed a nostro avviso illegittima, il contributo 2009 potrebbe essere erogato nei limiti di quello pagato per il 2008, seppure ridotto a seguito di riparametrazione temporale.

Simili perplessità derivano dalla sostituzione delle parole del comma 574 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, “aumentare su base annua di una percentuale superiore a quella del tasso programmato d’inflazione per l’anno di riferimento dei contributi”, con le parole “essere superiori a quelli ammessi al calcolo dei contributi per l’anno 2008”.
Infatti, detta norma, parente per qualità a quella precedente ed ai tempi del Regolamento, fa riferimento esplicitamente ad un esercizio, ma, a differenza di quella relativa al contributo, non si rapporta al solo esercizio 2009, ma ha valenza indefinita. Con relativi problemi in termini di discriminazione tra imprese (quelle che accedevano nel 2008 e quelle che, invece, non accedevano in quell’anno).

Passando alle risorse, alleghiamo la tabella C relativa al triennio 2010-2012, dalla quale si rileva l’assoluta incapienza dello stanziamento in essere rispetto al fabbisogno complessivo. In tale prospettiva, segnaliamo che il fondo in oggetto finanzia anche le convenzioni con la Rai ampiamente e lautamente rinnovate negli ultimi anni dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Allegato 1 – tabella C

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