Circolari

Circolare n. 10 del 02/03/2026 – Misure e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per l’anno 2026

La legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028), ha introdotto importanti modifiche al sistema di finanziamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. All’art. 1, commi 273 e 275, la nuova norma prevede, infatti, che il contributo annuale dovuto all’Agcom divenga di natura tributaria.

Tale contributo annuale è dovuto dai soggetti che operano in almeno uno dei seguenti settori:

a) Per i soggetti che svolgono attività di fornitura, gestione e messa a disposizione di reti di comunicazioni elettroniche e infrastrutture digitali, nonché attività di operatore di rete anche televisivo e prestazione di servizi di comunicazioni elettroniche, inclusi i servizi interattivi associati o di accesso condizionato e l’utilizzo anche indiretto di risorse di numerazione, ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, la percentuale di contribuzione è pari allo 1,4 per mille dei ricavi delle vendite e delle prestazioni risultanti dall’ultimo bilancio approvato (bilancio al 31/12/2024) o da scritture contabili equivalenti.

b) Per i soggetti che svolgono attività di prestazione dei servizi postali oggetto di licenza individuale e autorizzazione generale, ivi inclusi i servizi di corriere espresso e i servizi di consegna pacchi, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, la percentuale di contribuzione è pari al 1,6 per mille dei ricavi delle vendite e delle prestazioni risultanti dall’ultimo bilancio approvato (bilancio al 31/12/2024) o da scritture contabili equivalenti.

c) Per i soggetti che svolgono attività di fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici, di radiodiffusione sonora, nonché di servizi di piattaforme di condivisione di video e di contenuti, di creazione, produzione o organizzazione di contenuti sulle piattaforme per la condivisione di video, di produzione o distribuzione di programmi audiovisivi e radiofonici, compresi i format, nonché di opere cinematografiche e musicali, di attività pubblicitaria e di sponsorizzazione realizzata, anche online, direttamente o mediante concessionarie di pubblicità, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e del decreto legislativo 8 novembre 2021,n. 177, la percentuale di contribuzione è pari allo 2 per mille dei ricavi delle vendite e delle prestazioni risultanti dall’ultimo bilancio approvato (bilancio al 31/12/2024) o da scritture contabili equivalenti.

d) Per i soggetti che svolgono attività di editoria, anche elettronica, e prestazione di servizi della società dell’informazione che consentono l’utilizzo onlinedelle pubblicazioni di carattere giornalistico, nonché di agenzia di stampa, di media monitoringe di rassegna stampa di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, la percentuale di contribuzione è pari allo 2 per mille dei ricavi delle vendite e delle prestazioni risultanti dall’ultimo bilancio approvato (bilancio al 31/12/2024) o da scritture contabili equivalenti.

e) Per i soggetti che svolgono attività di prestazione di servizi digitali, anche tramite siti di e-commerce, nonché prestazione di servizi intermediari di cui all’articolo 3, lettere g), i) e j), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, non ricompresi nelle lettere da a) a d), la percentuale di contribuzione è pari allo 2 per mille dei ricavi delle vendite e delle prestazioni risultanti dall’ultimo bilancio approvato (bilancio al 31/12/2024) o da scritture contabili equivalenti.

f) Per i soggetti che svolgono attività di commercializzazione dei diritti audiovisivi da parte dell’organizzatore della competizione sportiva, la percentuale di contribuzione è pari allo 0,5 per mille dei ricavi delle vendite e delle prestazioni risultanti dall’ultimo bilancio approvato (bilancio al 31/12/2024) o da scritture contabili equivalenti.

g) Per i soggetti che svolgono attività di commercializzazione dei diritti sulle opere musicali, cinematografiche e audiovisive, compresi i format televisivi; dall’attività di intermediazione dei diritti d’autore e connessi da parte di organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35; dalla fornitura di servizi di media audiovisivi a pagamento; dalla commercializzazione di diritti delle opere riguardanti eventi sportivi, la percentuale di contribuzione è pari allo 0,5 per mille dei ricavi delle vendite e delle prestazioni risultanti dall’ultimo bilancio approvato (bilancio al 31/12/2024) o da scritture contabili equivalenti.

SOGGETTI NON TENUTI ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO

Per gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio, il contributo è calcolato sull’ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, applicando l’aliquota alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie relative all’ultimo esercizio finanziario approvato.

RICAVI ESCLUSI

La percentuale stabilita va applicata sul totale dei ricavi ad esclusione degli eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non riconducibili tra i servizi regolamentati dall’Autorità, specificatamente elencati dall’Autorità attraverso i codici ATECO;

SOGGETTI ESCLUSI DALLA CONTRIBUZIONE

Il nuovo sistema di contribuzione elimina le soglie di esenzione sinora previste dalle delibere dell’Autorità. In particolare, non trova più applicazione l’esenzione per le imprese con ricavi assoggettabili pari o inferiori a 500.000 euro. L’unica forma di esenzione residua è quella relativa ai casi in cui il contributo risulti pari o inferiore a 100 euro.

Sono inoltre esentate dall’obbligo di corrispondere il contributo 2026, le imprese di nuova costituzione che non hanno ancora un bilancio approvato (tali soggetti non devono trasmettere alcuna comunicazione).

TERMINI E MODALITA’ PER IL VERSAMENTO

Il termine ultimo per il versamento del contributo e la presentazione della dichiarazione telematica è il 31 marzo 2026. Entro tale data, i suddetti soggetti, ivi compresi coloro che sono esentati dall’obbligo contributivo, dichiarano all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo trasmettendo una dichiarazione (modello telematico “Contributo Agcom – Anno 2026”) attraverso l’apposito portale (www.impresainungiorno.gov.it).

VIOLAZIONI

La violazione del suddetto obbligo di comunicazione, nonché l’indicazione di dati non corrispondenti alla realtà, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 1, commi 29, 30 e 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

In caso di ritardato o omesso versamento, sono dovuti gli interessi di mora nella misura legale per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del termine per il versamento del contributo e la data di effettivo pagamento.

Ricordiamo che la regolarità della posizione presso l’Autorità è condizione per l’ammissione ad ogni contributo ed agevolazione di legge.

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