Cassazione- L’emittente televisiva autorizzata verbalmente alla radiodiffusione di un’opera teatrale ha diritto a ritrasmetterla

Pubblichiamo sul nostro sito una sentenza della Cassazione Civile risalente al 25 giugno 2014. Il provvedimento riguarda i diritti di utilizzazione economica concernenti la trasmissione di opere audiovisive. Nel caso specifico un’associazione culturale è ricorsa alla Cassazione per lamentarsi della trasmissione televisiva di una propria commedia teatrale da parte dell’emittente Telecupole, gestita dalla società Tlt. L’associazione ha accusato la società televisiva di aver lucrato sulla trasmissione senza aver pagato i relativi diritti di utilizzazione. Tlt si è costituita in giudizio, asserendo che la messa in onda della commedia era da considerarsi lecita a seguito di un accordo precedente con l’associazione. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell’associazione.       L’art. 79 l.d.a., nella versione anteriore alle modificazioni apportate dalla L. n. 685 del 1994, applicabile ratione temporis, prevedeva che l’esercente il servizio di radiodiffusione aveva il diritto “di ritrasmettere l’emissione radiofonica su filo o per radio”; di registrare l’emissione trasmessa o ritrasmessa su dischi o apparecchi analoghi; di utilizzare tali dischi per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni. In base alla citata norma non può ragionevolmente dubitarsi che una volta acquisito in base alla autorizzazione rilasciata dai titolari, il diritto a registrare l’opera teatrale ed a trasmetterla, tale autorizzazione includesse anche la possibilità di ritrasmettere l’opera stessa , di fissarla su supporti materiali e di utilizzare questi per ulteriori ritrasmissioni che è quanto avvenuto nel caso di specie. Quanto infine al richiamo di cui all’art. 79 lda nella versione ante 1994 al fatto che il diritto esclusivo dell’ente emittente era senza pregiudizio del diritto d’autore e degli altri diritti connessi, tale norma è suscettibile di essere interpretata in due modi diversi tra loro compatibili e quindi coesistenti. In primo luogo, può ritenersi che tale norma significhi che l’emittente, o per usare un termine più aggiornato il radiodiffusore, per potere effettuare l’emissione deve avere legittimamente acquisito il diritto dai titolari del diritto d’autore o dei diritti connessi (autore, artisti, produttore fonografico o audiovisivo) ed è quanto il giudice di merito ha accertato essere avvenuto nel caso di specie. In secondo luogo, la norma in questione può interpretarsi nel senso che il diritto del radiodiffusore non esclude i diritti d’autore e connessi esistenti sull’opera ma che tale diritto coesiste con questi ultimi, secondo quello che è il principio generale in materia di diritto d’autore. In entrambi i casi la norma in esame non risulta violata nel caso di specie. Link alla sentenza:

http://circolari.editoria.tv/?p=24810

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