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Bonus pubblicità 2018, le imprese attendono la pubblicazione del Regolamento

Come noto, tra le norme contenute nella legge n. 96/2017, c.d. “manovrina” vi è anche l’agevolazione fiscale, nella forma del credito d’imposta, sugli investimenti pubblicitari incrementali programmati ed effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali; nonché sulla carta stampata. Possono beneficiare del credito di imposta (pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso micro – piccole e medie imprese e start up innovative) le imprese che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore superi di almeno l’1 per cento gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi d’informazione. Con l’articolo 4 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172 è stato definito lo stanziamento delle risorse finalizzate a questa misura: 62,5 milioni di euro complessivi per il 2018. Di tale somma 50 milioni sono destinati agli investimenti sulla stampa e 12,5 milioni per gli investimenti da effettuare nel 2018 sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. La legge ha poi demandato ad un Regolamento di attuazione, non ancora emanato, il compito di disciplinare tutte le procedure operative per l’accesso all’agevolazione fiscale.

La comunicazione pubblicata sul sito del Consiglio dei Ministri, può essere letta come una vera e propria guida per l’utente che intenda usufruire del beneficio con la possibilità di richiedere chiarimenti con una semplice email  al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteriacapodie@governo.it.

Il documento individua:

– come beneficiari del credito d’imposta i titolari di reddito d’impresa o lavoro autonomo che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, con valore superiore a l’1% degli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.

– la disciplina del credito d’imposta:

  • il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative;
  • il credito d’imposta liquidato, potrà essere inferiore a quello richiesto se l’ammontare complessivo delle richieste superi l’ammontare delle risorse stanziate. Se invece i finanziamenti richiesti non esauriscono le risorse stanziate, queste saranno adoperabili in aggiunta al beneficio dell’anno successivo;
  • in sede di prima attuazione, il beneficio è applicabile anche agli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 sempre con la stessa soglia incrementale riferita all’anno precedente; mentre l’estensione al secondo semestre del 2017 riguarda solo gli investimenti effettuati sulla stampa, e giornali on-line;
  • le spese per gli investimenti si considerano sostenute secondo le regole generali in materia fiscale previste dall’art. 109 TUIR;
  • le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa;
  • se il credito d’imposta richiesto è superiore a € 150.000, il beneficio sarà concesso se il richiedente è iscritto (o abbia inoltrato alla Prefettura la richiesta di iscrizione) agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa;
  • il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile;
  • il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24;
  • sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti per l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali;
  • sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi di televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo;
  • il sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero da revisori legali;

– le modalità di presentazione della domanda:

  • la domanda per usufruire del beneficio va presentata nella forma della comunicazione telematica, caricabile sul sito dell’Agenzia delle entrate;
  • la comunicazione dovrà contenere: i dati identificativi del richiedente; l’indicazione del costo complessivo degli investimenti effettuati (o da effettuarsi) nel corso dell’anno e nell’anno precedente; l’incremento degli investimenti in percentuale e valore assoluto; l’ammontare del credito d’imposta richiesto; dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Il termine entro cui la domanda potrà essere presentata, non sono però stati fissati definitivamente; il testo del documento dell’Ufficio del Consiglio, sottolinea infatti che la domanda “potrebbe” essere presentata dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno.

Ivan Zambardino

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