Con la sentenza 24345/17, la seconda sezione civile del Supremo Collegio ha confermato una delibera del Consiglio dell’Ordine siciliano, respingendo la richiesta di iscrizione all’albo di un’impiegata di banca, collaboratrice di un periodico: a fare ricorso contro le decisioni del Tribunale e della Corte d’appello di Palermo, che avevano confermato la delibera dell’Ordine regionale, era stato il Consiglio nazionale dell’Ordine, le cui censure sono state ritenute adesso del tutto infondate e che è stato condannato alle spese e a versare il doppio del contributo di ricorso. Il collegio ha ritenuto «condivisibili i criteri ordinistici», che ritengono «necessario il riscontro della regolarità dei compensi ai sensi di legge». Indispensabile anche «la tracciabilità dei pagamenti», perché gli editori hanno «interesse a non avere esborsi» e i collaboratori «ad ottenere l’iscrizione pur senza effettivi pagamenti»: per questo motivo, a dimostrare di essere stati retribuiti in contanti devono essere gli aspiranti pubblicisti, non è l’Ordine né il giudice a dover provare che i compensi non siano stati corrisposti.
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