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Approvate le clausole di salvaguardia per i giornalisti che hanno perso l’occupazione

Avranno diritto all’ultrattività della previgente normativa pensionistica le giornaliste e giornalisti che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso l’Inpgi prima del 30 giugno 2016 a condizione che non si siano rioccupati con rapporti di lavoro subordinato dopo l’autorizzazione al versamento volontario e la cui decorrenza della pensione, con le previgenti regole Inpgi, si sarebbe verificata entro 12 mesi dalla data di approvazione del Regolamento, cioè entro il 21 febbraio 2018.

La salvaguardia è garantita anche alle giornaliste e giornalisti collocati in mobilità ai sensi della legge n. 223/1991, ovvero dipendenti da aziende in crisi sensi della legge n. 416/81 e successive modificazioni e integrazioni, collocati in CIGS o in Contratto di solidarietà, ovvero disoccupati per cessazione rapporto di lavoro da aziende in crisi. A condizione che gli accordi sindacali risultino stipulati anteriormente al 30 giugno 2016; che perfezionino i requisiti di età e contributi entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o di cigs/solidarietà e/o disoccupazione, e che la cui decorrenza della pensione sia verificata entro il 21 febbraio 2018.

Queste categorie di lavoratori potranno andare in pensione con 35 anni di contribuzione ed almeno 57 anni di età, con applicazione delle vecchie penalizzazioni (sino al 20%) riferite all’anticipazione rispetto ai 40 anni di contribuzione o ai 62 anni di età del regime Inpgi. O al raggiungimento di 20 anni di contribuzione ed almeno 65 anni di età per gli uomini e 63 anni per le donne (senza alcuna penalità sul reddito pensionistico). Le donne possono accedere alla pensione anche a partire dai 60 anni di età con 20 anni di contributi, ma in tal caso si applicano le penalizzazioni (sino al 10% del trattamento pensionistico) riferite all’anticipazione rispetto ai 65 anni di età. Ai fini del requisito contributivo, in base alla previgente normativa regolamentare, sono considerate utili anche le anzianità contributive INPS (limitatamente all’assicurazione generale obbligatoria).

Redazione CCE

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