La semplice illegittimità del protesto non garantisce al correntista il danno alla reputazione. Lo ha chiarito la prima sezione civile della Cassazione con la sentenza 15224/2010 secondo la quale “la semplice illegittimità del protesto, pur costituendo un indizio in ordine all’esistenza di un danno alla reputazione, da valutare nelle sue diverse articolazioni, non è di per sé sufficiente per la liquidazione del danno medesimo, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del pregiudizio conseguente; elementi questi che possono essere provati anche mediante presunzioni semplici, fermo restando però l’onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l’esistenza e l’entità del pregiudizio”.
Dall’altra parte dell’oceano ci sono due testate prestigiose e di grande tradizione. Il New York…
Ecco Itabloid: una nuova voce parlerà a chi pretende un’informazione che sia “profonda, autorevole” e…
Una guida pratica per orientarsi tra codici editoriali, distribuzione e agevolazioni fiscali. Primo di tre…
Quattro milioni di euro di sanzioni e un mercato che non scompare: il paradosso del…
La pirateria ghermisce pure i libri. E no, non c’entrano le vicissitudini del Corsaro Nero,…
Il referendum fa litigare il ministro alla Famiglia Eugenia Roccella e il Cnog, “accusato” di…