Cronaca e critica: la Cassazione chiarisce i limiti nella diffamazione a mezzo stampa

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Con la sentenza n. 19091 dell’11 luglio 2025, la Terza Sezione civile della Cassazione torna su un tema delicato e centrale per l’informazione: la distinzione tra diritto di cronaca e diritto di critica e i rispettivi limiti in caso di diffusione di notizie lesive dell’onore altrui.

Il caso nasce da un servizio televisivo in cui una giornalista era stata presentata come autrice di accessi abusivi alle email di terzi. Accuse formulate come fatti certi, nonostante all’epoca fossero solo ipotesi investigative, destinate poi a concludersi con la sua assoluzione. La Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’appello di Milano che aveva ritenuto diffamatorio il servizio.

La critica può essere pungente, ma non inventare i fatti

Le Sezioni semplici e unite della Cassazione hanno più volte affermato che:

  • La cronaca richiede la verità oggettiva o almeno putativa del fatto;

  • La critica, pur essendo opinione soggettiva, non può prescindere da un nucleo fattuale vero o ragionevolmente creduto tale.

La terza sezione ribadisce che l’esimente dell’art. 51 c.p. non opera quando:

  • il giornalista presenta come accertati fatti che sono invece solo oggetto di indagine;

  • la ricostruzione induce il pubblico a ritenere provata una condotta penalmente rilevante che non lo è;

  • la critica si fonda su un presupposto falso o non verificato.

Nel caso concreto, il servizio televisivo aveva attribuito alla protagonista accessi abusivi a sistemi informatici come fatti certi, senza avvertire il pubblico della fase ancora embrionale del procedimento. Per la Corte, ciò altera il “nucleo essenziale dei fatti”, in quanto gli stessi erano ipotesi, non certezze, e determina diffamazione.

Cronaca e critica possono coesistere, ma i limiti restano

Secondo la Cassazione, quando un servizio mescola fatti e opinioni:

  • il cronista deve rispettare verità, continenza e rilevanza pubblica;

  • il critico deve comunque basarsi su fatti reali;

  • entrambi sono tenuti a contestualizzare correttamente lo stato del procedimento.

Il giornalismo può essere acceso, polemico, perfino sferzante, ma non può ribaltare la presunzione di innocenza né trasformare ipotesi in certezze mediatiche.

Il tema dell’immagine

La Corte conferma anche la condanna per lesione del diritto all’immagine: l’art. 97 LDA consente la pubblicazione senza consenso solo quando non vi sia pregiudizio per la reputazione del soggetto ritratto.
Nel servizio contestato, tale pregiudizio era evidente.

Una decisione che parla al giornalismo di oggi

La sentenza ribadisce un principio chiave per l’informazione contemporanea, soprattutto televisiva e digitale: il diritto di critica non è un lasciapassare per affermare come veri fatti non provati. e il bisogno di sintesi, i tempi compressi e la spettacolarizzazione dei format non possono legittimare scorciatoie narrative che incidono sulla reputazione delle persone coinvolte in indagini non ancora concluse.

Il messaggio della Corte di Cassazione è chiaro: la libertà di esprimere giudizi non può prescindere da un rigoroso ancoraggio alla realtà fattuale.
E la tutela del pluralismo, come ricorda la giurisprudenza, non si attua sacrificando la dignità dei singoli, ma garantendo un’informazione accurata, contestualizzata e rispettosa.

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