Tutte le misure sull’editoria nella legge sull’intelligenza artificiale

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La Legge 23 settembre 2025, n. 132 sull’intelligenza artificiale introduce, tra le altre, due disposizioni di rilievo per il settore editoriale. Gli articoli 4 e 25 riguardano la trasparenza nella produzione dei contenuti e la tutela del diritto d’autore in presenza di opere generate con l’ausilio di sistemi di IA. Nella circolare di oggi analizziamo i principali adempimenti e le misure organizzative che gli editori dovranno adottare per conformarsi alla nuova normativa.

L’articolo 4 stabilisce che l’uso di sistemi di intelligenza artificiale per la produzione o la diffusione di contenuti informativi deve avvenire nel rispetto dei principi di veridicità, trasparenza e tracciabilità. In particolare, le imprese editoriali e i fornitori di servizi di informazione sono tenuti a:

  • indicare in modo chiaro se un contenuto, testuale o multimediale, è stato generato, anche parzialmente, tramite strumenti di intelligenza artificiale;
  • garantire la conservazione dei log informatici che consentano di individuare gli strumenti utilizzati e i criteri di generazione dei contenuti;
  • assicurare che eventuali dati personali trattati siano conformi alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del Codice della Privacy.

Per le redazioni e le imprese editoriali, ciò comporta la necessità di adottare procedure interne che permettano di distinguere i contenuti elaborati direttamente dai giornalisti da quelli ottenuti, anche solo in parte, con strumenti di intelligenza artificiale. Le stesse procedure dovranno essere integrate nei codici di condotta aziendali e nei modelli organizzativi delle testate.

L’articolo 25 definisce i criteri di tutela delle opere create con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale. La norma prevede che:

  • le opere generate in modo autonomo da sistemi di IA non sono soggette a tutela del diritto d’autore;
  • le opere in cui l’IA ha contribuito alla realizzazione sono tutelate soltanto per la parte riconducibile all’apporto creativo umano.

Le imprese editoriali che utilizzano strumenti di IA nella produzione di testi, immagini, audio o video devono quindi:

  • conservare documentazione che dimostri il contributo umano nel processo creativo;
  • aggiornare i contratti di cessione dei diritti d’autore con giornalisti e collaboratori, specificando le modalità e i limiti dell’uso di strumenti di IA;
  • verificare la provenienza dei contenuti generati automaticamente per evitare violazioni di diritto d’autore o contenziosi in materia di proprietà intellettuale.

Alla luce delle disposizioni contenute nella legge, gli editori e i direttori responsabili dovranno:

  1. predisporre informative chiare sull’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale all’interno delle proprie testate;
  2. introdurre procedure interne di verifica e tracciamento dei contenuti generati con tali strumenti;
  3. aggiornare la contrattualistica con collaboratori e fornitori di servizi editoriali;
  4. promuovere attività di formazione sul corretto impiego dell’intelligenza artificiale, in particolare sotto il profilo del diritto d’autore e della protezione dei dati personali.

Si tratta di adempimenti che richiedono adeguamenti organizzativi e contrattuali, da pianificare sin da ora, in vista dell’entrata in vigore dei decreti attuativi che definiranno in modo più puntuale gli obblighi per gli operatori del settore.

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