Accessibilità ai siti per i disabili, ecco cosa c’è da sapere

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Facendo seguito alla nostra circolare n. 32 del 2025 e sulla base di alcune indicazioni arrivate da alcuni editori segnaliamo che la previsione di cui all’articolo 7 del Decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, in relazione all’obbligo di garantire per i siti dell’edizione digitale le funzionalità per l’accessibilità delle informazioni da parte delle persone con disabilità va comunque vista anche alla luce del Decreto legislativo n. 82/2022, che ha recepito la Direttiva (UE) 2019/882 – European Accessibility Act. Si tratta, quindi, di un obbligo specifico, previsto per le imprese editoriali che accedono ai contributi previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e di un obbligo generale previsto dalla normativa europea.

Si premette che la nuova disciplina concerne solo i nuovi siti web e servizi digitali, in quanto per quelli esistenti è previsto un periodo transitorio che consente di completare l’adeguamento entro il 2030.

Inoltre, il nuovo obbligo si applica solo alle aziende con più di 10 dipendenti o con un fatturato annuo superiore a 2 milioni di euro.

La nuova normativa non trova, quindi, applicazione per una buona parte delle imprese editrici che, comunque, hanno circa cinque anni per adeguarsi.

Il punto è che la Direttiva europea fornisce alcune indicazioni specifiche e che l’articolo 7 del Decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 ha una formulazione generica.

La normativa comunitaria, comunque, rinvia agli standard WCAG 2.1 livello AA e alla norma europea EN 301 549. Ciò implica, ad esempio, che il sito debba: 1) poter essere navigato anche senza mouse, soltanto con la tastiera; 2) risultare compatibile con le tecnologie assistive, come screen reader e software di ingrandimento; 3) offrire testi alternativi per le immagini e i contenuti multimediali; 4) garantire un adeguato contrasto cromatico per facilitare la lettura; 5) utilizzare una struttura chiara e semantica (titoli, paragrafi, elenchi) che consenta a tutti di orientarsi agevolmente.

Alla luce di quanto detto e, in assenza di indicazioni specifiche da parte del Dipartimento per l’informazione e per l’editoria, suggeriamo, comunque, di contattare i fornitori dei servizi digitali per chiedere di verificare la conformità dei siti ai nuovi standard e, inoltre, nell’ipotesi di realizzazione di nuovi siti, di chiedere sin da subito la conformità degli stessi. In tale prospettiva consigliamo, comunque, di richiedere ai fornitori stessi un’attestazione circa il possesso dei requisiti anzidetti. Ciò a maggior ragione attesa la recente polemica aperta da Il fatto quotidiano in un articolo che alleghiamo.

Non esiste alcun obbligo immediato e, come detto, si tratta di una norma in sede di prima applicazione che richiederebbe un approfondimento circa il coordinamento di una già esistente. Inoltre, come noto, con ogni probabilità a breve verrà emanato il Regolamento di riordino dei contributi previsto dal comma 316 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che potrebbe modificare il comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

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