Revisioni legali per i contributi all’editoria, ecco cosa fare

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Come ogni anno, ricordiamo alle imprese editrici che accedono ai contributi all’editoria di cui al D.lgs. 15 maggio 2017, n. 70 che a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 è stato abrogato l’albo delle società di revisione tenuto presso la Consob.

Ne deriva che le certificazioni previste dalla normativa per accedere ai contributi all’editoria possono essere rilasciate dai soggetti regolarmente iscritti al Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero della giustizia dal 13 settembre 2012.

Chiaramente, tutte le società che negli anni precedenti hanno effettuato la revisione sono transitate nel nuovo registro, per cui rimangono abilitate al rilascio delle certificazioni richieste.

Il nuovo regime consente, comunque, di ampliare in maniera considerevole il numero di soggetti cui rivolgersi.

Per verificare il possesso del titolo di revisore legale necessario per rilasciare le certificazioni, è possibile consultare il Registro al seguente link:

https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/revisione-legale-sito-rcheologico/opencms/Revisione-legale/ricercaRevisori/index.html

Ricordiamo che ai fini dell’accesso ai benefici previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 è necessario certificare:

  1. il prospetto dei costi di produzione di testata;
  2. il prospetto dei costi del personale;
  3. il prospetto relativo alle copie cartacee distribuite e vendute, solo per le imprese che editano anche in edizione cartacea;
  4. il prospetto relativo alle copie digitali vendute;
  5. il prospetto dei ricavi.

Resta facoltativa la certificazione dell’intero bilancio di esercizio.

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