MANOVRA BIS/ IL PUNTO SUGLI EMENDAMENTI

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La Commissione Bilancio del Senato sta proseguendo, in queste ore, l’esame degli emendamenti alla manovra finanziaria. Ieri abbiamo fatto il punto sul contenuto degli emendamenti agli articoli 1 e 2, evidenziando soprattutto quelli che modificano le norme in materia di editoria come l’emendamento n. 1.29 (Lusi) che esclude le risorse per l’editoria dai tagli previsti dall’articolo 10 del DL 98/2011, diametralmente opposto quello presentato dal gruppo Misto (MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud) che propone, invece, di abolire le provvidenze per l’editoria, di cui alla Legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni. E, per finire, l’emendamento 2.0.10 di Battaglia (PDL) che abroga il recente regolamento sull’erogazione dei contributi all’editoria (Dpr 223/2010).
Per quanto riguarda tutti gli altri articoli, gli emendamenti sono stati pubblicati soltanto oggi sul sito del Senato. Tra questi possiamo evidenziare:

Articolo 3
l’emendamento n. 3.0.10 impiega per lo sviluppo della banda larga nelle regioni del Mezzogiorno le risorse realizzate mediante la gara per l’assegnazione frequenze televisive;

l’emendamento n. 3.0.11 verte sull’assegnazione delle frequenze televisive;

l’emendamento n. 3.0.12 introduce norme sull’incompatibilità nella nomina dei membri delle autorità indipendenti;

gli emendamenti nn. 3.0.17 e 3.0.18 introducono misure di sostegno alle emittenti locali;

gli emendamenti nn. 3.0.26 e 3.0.27 sono sulla diffusione di servizi di media audiovisivi.

Articolo 4
gli emendamenti n. 4.0.10 e n. 7.0.59 prevedono la privatizzazione della RAI.

Articolo 7
gli emendamenti nn. 7.1, 7.4 e 7.5 comprendono tra i soggetti sottoposti alla Robin Tax anche gli operatori di telecomunicazioni;
l’emendamento n. 7.0.54 del Senatore Vincenzo Vita (PD) incrementa di 80 milioni per gli anni 2012 e 2013 le risorse stanziate nella legge di stabilità 2011 per il sostegno all’editoria e, conseguentemente, aumenta al 2% il canone di concessione per le emittenti radiotelevisive.

Articolo 8
gli emendamenti n. 8.0.4 e 8.0.5 del Pd prevedono un incremento dei fondi a sostegno dell’editoria ma aumentano il canone che sono tenuti a pagare i titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private, per emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale.

Articolo 13

L’emendamento n. 13.51 riduce del 50 per cento i finanziamenti destinati ai mezzi di informazione.

3.0.10
DE ANGELIS, GALIOTO, NICOLA ROSSI, BALDASSARRI, D’ALIA, PISTORIO, RUTELLI
Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le condizioni economiche di assegnazione tramite gara delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, in esito alla risoluzione delle procedure di infrazione dell’Unione europea nei confronti dell’Italia per alcune norme del testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177). Le condizioni di gara mirano ad assicurare la massima valorizzazione economica delle frequenze da assegnare. Le risorse realizzate mediante la predetta gara sono impiegate per lo sviluppo della banda larga nelle regioni del Mezzogiorno».

3.0.11
FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, VITA, BONINO, VIMERCATI, PARDI, BUBBICO, DELLA MONICA, DONAGGIO, MARCO FILIPPI, MAGISTRELLI, MORRI, NEROZZI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VITALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, DE LUCA
Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
1. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le condizioni economiche di assegnazione tramite gara delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, in esito alla risoluzione delle procedure di infrazione dell’Unione europea nei confronti dell’Italia per alcune norme del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Le condizioni di gara mirano ad assicurare la massima valorizzazione economica delle frequenze da assegnare».

3.0.12
BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, D’UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO
Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Non possono essere nominati presidente o componente delle autorità indipendenti ovvero degli organismi di vigilanza di cui al comma 3 i presidenti o i componenti di uno dei medesimi organismi o autorità ovvero i membri del Governo se non sono trascorsi quattro anni dalla cessazione dell’incarico.
2. I presidenti o i componenti delle autorità indipendenti ovvero degli organismi di vigilanza di cui al comma 28-quater non possono diventare membri del Governo ovvero assumere incarichi di nomina governativa in Enti o Società se non sono trascorsi quattro anni dalla cessazione dell’incarico.
3. I divieti di cui ai commi 1 e 2 operano per i seguenti organismi:
a) Commissione nazionale per le società e la borsa, di cui al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216;
b) Garante per la protezione dei dati personali, di cui al codice in materia di protezione del dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
c) Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287;
d) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481;
e) Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146;
f) Autorità per l’energia elettrica e il gas, di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481;
g) Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
h) Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
i) Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».

3.0.17
MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, MURA
Dopo l’articolo 3, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis.
(Misure di sostegno alle emittenti locali)
1. All’articolo 1, comma 13-bis, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole: ”solo per equivalente” sono inserite le seguenti: ”sempreché non vi siano altre frequenze disponibili”;
b) aggiungere in fine; ”non inferiore ad un Euro ad abitante servito attraverso gli impianti legittimamente operanti prima del procedimento di assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze”».

3.0.18
MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, MURA
Dopo l’articolo 3, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis.
(Misure di sostegno alle emittenti locali)
1. All’articolo 1, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: ”una quota del 10 per cento delle predette maggiori entrate può essere anche utilizzata per le finalità di cui al comma 9”, sono sostituite dalle seguenti: ”una quota non inferiore al 20 per cento delle predette maggiori entrate, viene utilizzata per le finalità di cui al comma 9”».

3.0.26
VITA, VIMERCATI, PARDI, ADAMO, ANDRIA, BARBOLINI, CASSON, DELLA MONICA, DELLA SETA, DONAGGIO, FERRANTE, MARCO FILIPPI, FONTANA, GRANAIOLA, INCOSTANTE, LATORRE, MAGISTRELLI, MARCUCCI, MARITATI, MONGIELLO, MORRI, NEROZZI, PAPANIA, PINOTTI, RANUCCI, SIRCANA, ARMATO
Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
1. All’articolo 1, comma 9 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «pari al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: ”pari al 30 per cento”;
b) le parole: ”non eccedente 240 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: ”non inferiore a 720 milioni di euro”.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.
3. All’articolo 2 del decreto legge 98 del 2011, sostituire il comma 4, con i seguenti:
”4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l’uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.
4-bis. L’uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell’articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4-ter. Ai sensi dell’articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche
pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all’uso dell’autovettura di Stato.
4-quater. Entro il31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti ”Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche”, ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.
4-quinquies. Dall’attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”».

3.0.27
VIMERCATI, VITA, PARDI, ADAMO, ANDRIA, BARBOLINI, CASSON, DELLA MONICA, DELLA SETA, DONAGGIO, FERRANTE, MARCO FILIPPI, FONTANA, GRANAIOLA, INCOSTANTE, LATORRE, MAGISTRELLI, MARCUCCI, MARITATI, MONGIELLO, MORRI, NEROZZI, PAPANIA, PINOTTI, RANUCCI, SIRCANA
Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
All’articolo 4, comma 1 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 e all’articolo 1, comma 8 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 sostituire, ove ricorrono, le parole: ”banda 790-862 Mhz” con le parole: ”banda 790-822 e banda 830-862 Mhz”».

4.0.10
VALDITARA
Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Dismissione della partecipazione pubblica
nella società RAI-Radiotelevisione italiana Spa)
1. L’articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, è sostituito dal seguente: ”Art. 21. – (Dismissione della partecipazione dello Stato nella RAl-Radiotelevisione italiana Spa). – 1. Entro il termine di tre mesi dall’approvazione della presente legge il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, provvede all’alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa, secondo una procedura di offerta pubblica in conformità al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativi regolamenti attuativi, e al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. La dismissione della predetta società può avvenire anche per mezzo di più offerte pubbliche di vendita separatamente riferite a specifici rami dell’azienda.
2. Entro il termine previsto dal precedente comma 1, il CIPE con proprie delibere provvede alla definizione dei tempi, delle modalità e condizioni di presentazione, e di tutti gli altri elementi riguardanti l’offerta pubblica di vendita. La vendita dell’intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro il 31 dicembre 2012.
3. Tutti i proventi ricavati dall’alienazione della partecipazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono destinati al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432”».

7.1
FLUTTERO
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 7. – (Attuazione della disciplina di riduzione delle tariffe elettriche e misure di perequazione nei settori petrolifero, dell’energia elettrica e del gas). – 1. Al comma 16 dell’articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, le parole: ”che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e”, sono soppresse;
b) la lettera c) è sostituita dalle seguenti:
”c) produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione o commercializzazione dell’energia elettrica;
c-bis) trasporto o distribuzione del gas naturale;
c-ter) gestione di reti autostradali, aeroportuali, ferroviarie, postali e di telecomunicazioni”;
c) le parole da: ”La medesima disposizione” fino a ”o eolica” sono soppresse.
2. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 16 dell’articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con . modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non rilevano ai fini della determinazione dell’acconto di imposta dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
4. A quanto previsto dal comma l del presente articolo, con esclusione dei settori soggetti a regolazione e controllo da parte di un’autorità indipendente indicati allo stesso comma 1, lettera b), si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell’articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112t convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, relative al divieto di traslazione dell’onere sui prezzi al consumo. Le Autorità di settore, in conformità ai principi ed avvalendosi dei poteri di cui alle relative leggi istitutive, con propri provvedimenti determinano le modalità di riconoscimento e recupero tariffario del predetto onere in favore dei predetti settori soggetti a regolazione e controllo da parte di un’autorità indipendente.
5. Dall’attuazione del presente articolo derivano maggiori entrate stimate non inferiori a 1.800 milioni di euro per l’anno 2012 e 900 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.
6. Le disposizioni di cui al comma 16 dell’articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano, ai settori indicati al comma 1, lett. b) del presente articolo e soggetti a regolazione e controllo da parte di una autorità indipendente, per i soli tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010».

7.0.54
VITA, LUSI, BUTTI, ADAMO, ANDRIA, BARBOLINI, BLAZINA, CASSON, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, INCOSTANTE, NEROZZI, RANDAZZO
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
1. Al fine di assicurare la continuità degli interventi a sostegno dell’editoria le risorse stanziate nella legge 13 dicembre 2010, n. 220, legge di stabilità 2011, sono incrementate di 80 milioni per gli anni 2012 e 2013. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. All’articolo 74, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il sesto periodo è sostituito dal seguente: ”La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l’imposta si applica con l’aliquota dei beni diversi”.
3. Alla lettera a) del comma 9 dell’art. 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 le parole: ”pari all’1% del fatturato” sono sostituite con le seguenti: ”pari al 2% del fatturato”».

7.0.59
DEL PENNINO
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Privatizzazione della Rai Spa)
1. Al fine di contribuire alla riduzione del debito pubblico, è autorizzata la vendita della azienda Rai Spa, interamente posseduta dal Ministero dell’economia, secondo le modalità seguenti:
1) Entro il 31 dicembre 2011, il consiglio di amministrazione della Rai Spa provvede alla nomina di un ”ADVISOR” (persona fisica o giuridica) al quale affida l’incarico retribuito di procedere allo scorporo dall’azienda stessa di una rete televisiva e di una rete radiofonica, nonché degli studi di registrazione, degli impianti, del personale, dei magazzini e di quant’altro necessario all’immediato funzionamento autonomo delle reti stesse. Le risorse vengono allocate in una società per azioni di proprietà del Ministero dell’economia, alla quale viene, eventualmente, anche conferita, ove individuabile ad opera dell’Advisor, la quota parte del totale di debiti finanziari e commerciali gravanti sulla società Rai Spa, ma storicamente attinenti al funzionamento degli ”assets” scorporati. L’azienda in tal modo dotata dovrà produrre programmi televisivi e radiofonici con esclusiva finalità istituzionale dell’Italia e/o con carattere sperimentale ed innovativo. Per il funzionamento dell’azienda verranno alla stessa assegnate le risorse finanziarie collegate all’attuale canone Rai nella misura massima del 50 per cento, contestualmente si provvederà alla riduzione del canone pagato dagli utenti televisivi italiani. L’Advisor è chiamato ad elaborare lo statuto della società e ad indicare la più idonea struttura di governance dell’azienda stessa. L’Advisor, inoltre, dovrà completare il proprio lavoro entro il 30 giugno 2012; in caso contrario, dovrà corrispondere le penali da prevedere nel contratto di affidamento dell’incarico stesso;
2) La società Rai Spa, dopo le operazioni di scorporo di cui al punto 1), verrà immediatamente venduta, ad opera del Ministero dell’economia, secondo le modalità usualmente utilizzate nei casi di cessione di pacchetti azionari di maggioranza di aziende pubbliche. Il ricavato della vendita verrà imputato a riduzione del debito pubblico».

8.0.4
VITA, LUSI, BUTTI
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis
1. Al fine di assicurare la continuità degli interventi a sostegno dell’editoria le risorse stanziate dalla legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono incrementate di 80 milioni per gli anni 2012 e 2013.
2. All’articolo 74, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, il sesto periodo della lettera c), è sostituito dal seguente: ”La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l’imposta si applica con l’aliquota dei beni diversi”.
3. A decorrere dall’anno 2011, alla lettera a) del comma 9 dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 le parole: ”pari all’l% del fatturato” sono sostituite con le seguenti: ”pari al 2,5% del fatturato”».

8.0.5
LUSI, VITA, BUTTI
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art.8-bis
1. Al comma l, dell’articolo 10 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni con la legge 15 luglio 2011 n. 111, dopo le parole: ”destinate alla ricerca”, aggiungere le seguenti: ”al sostegno dell’editoria,”.
2. A decorrere dall’anno 2011, alla lettera a) del comma 9 dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 le parole: ”pari all’1% del fatturato” sono sostituite con le seguenti: ”pari al 2,5% del fatturato”».

13.51
FIRRARELLO
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ridotti del 50 per cento i finanziamenti destinati ai mezzi di informazione».

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