Legge 7 agosto 1990, n. 241

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Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI) 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:
Promulga
la seguente legge:
CAPO I
PRINCIPI
ARTICOLO N.1
Principi generali dell’attività amministrativa (1).

1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario (2).
1-bis. La pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente (3).
1-ter. I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge (4).
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.
(1) Rubrica inserita dall’articolo 21, comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(2) Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente dall’articolo 7, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 18 giugno 2009, n. 69.
(3) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(4) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente modificato dall’articolo 7, comma 1, lettera a), numero 2), della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dall’articolo 1, comma 37, della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

ARTICOLO N.2
Conclusione del procedimento (1) (2)

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilita’, inammissibilita’, improcedibilita’ o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione puo’ consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo (3).
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. .
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza (4).
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione (5).
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio dell’amministrazione e’ disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell’amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti (6).
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento [nei termini] costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonche’ di responsabilita’ disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente (7).
9-bis. L’organo di governo individua, nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell’ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza al funzionario di piu’ elevato livello presente nell’amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione e’ pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l’indicazione del soggetto a cui e’ attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato puo’ rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilita’ oltre a quella propria (8).
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato puo’ rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perche’, entro un termine pari alla meta’ di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario (9).
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all’organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non e’ stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all’attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (10).
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti [di cui all’ articolo 2 ] e quello effettivamente impiegato (11) (12).
(1) Articolo modificato dagli articoli 2 e 21, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente sostituito dall’articolo 3, comma 6-bis, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e dall’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 18 giugno 2009, n. 69. Vedi inoltre l’articolo 7, comma 3, della legge 69/2009 medesima.
(2) Per l’attuazione del presente articolo, vedi il D.P.C.M. 16 luglio 2010, n. 142, il D.P.C.M. 16 luglio 2010, n. 144, il D.P.C.M. 18 novembre 2010, n. 231, la Deliberazione 4 novembre 2010, n. 3 e il D.P.C.M. 17 novembre 2010, n. 246.
(3) Comma modificato dall’articolo 1, comma 38, della Legge 6 novembre 2012, n. 190.
(4) Per l’attuazione del presente comma, vedi il D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 275. Per il regolamento recante attuazione del presente comma, in materia di termini, non superiori a 90 giorni, di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, della Scuola superiore dell’economia e delle finanze, dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della Guardia di finanza e dei Fondi previdenziali e assistenziali del personale della Guardia di finanza, vedi il D.P.C.M. 30 giugno 2011, n. 147. Per il regolamento di attuazione del presente comma, riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell’interno di durata non superiore a novanta giorni, vedi il D.P.C.M. 10 ottobre 2012, n. 214.
(5) Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi D.P.C.M. 5 maggio 2011, n. 109. Per il regolamento di attuazione di cui al presente comma, riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell’interno di durata superiore a novanta giorni, vedi il D.P.C.M. 21 marzo 2013, n. 58.
(6) Comma inizialmente sostituito dall’ articolo 3, comma 2, dell’Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104 e successivamente dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.
(7) Comma sostituito dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.
(8) Comma inizialmente inserito dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 e successsivamente modificato dall’articolo 13, comma 01, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83.
(9) Comma inserito dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.
(10) Comma inserito dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.
(11) Comma inserito dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.
(12) Per l’attuazione del presente articolo vedi il D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 271 e il D.P.C.M. 8 settembre 2011 n.178.

ARTICOLO N.2 bis
Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento (1)

1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi, l’istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalita’ stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell’ articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 . In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento (2).
[2. Le controversie relative all’applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni.] (3)
(1) Articolo inserito dall’articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 18 giugno 2009, n. 69
(2) Comma inserito dall’articolo 28, comma 9, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.
(3) Comma abrogato dall’articolo 3, comma 2, dell’Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104.

ARTICOLO N.3
Motivazione del provvedimento (1)

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.
(1) Rubrica inserita dall’articolo 21, comma 1, lettera c), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

ARTICOLO N.3 bis
Uso della telematica (1)

1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l’uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati (2).
(1) Articolo inserito dall’articolo 3 della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(2) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare AGEA 4 novembre 2009, n. 49; Circolare AGEA 27 aprile 2009, n.25.

CAPO II
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ARTICOLO N.4
Unità organizzativa responsabile del procedimento (1) (2) (3)

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l’unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
(1) Rubrica apposta dall’articolo 21, comma 1, lettera d), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(2) Vedi, anche, il D.P.R. 23 dicembre 2005, n. 303.
(3) Per l’attuazione del presente articolo, vedi la Deliberazione 4 novembre 2010, n. 3.

ARTICOLO N.5
Responsabile del procedimento (1)

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell’articolo 4.
3. L’unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all’articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
(1) Rubrica inserita dall’articolo 21, comma 1, lettera e), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

ARTICOLO N.6
Compiti del responsabile del procedimento (1)

1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l’indizione o, avendone la competenza, indìce le conferenze di servizi di cui all’articolo 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione. L’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale (2) .
(1) Rubrica apposta dall’articolo 21, comma 1, lettera f), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(2) Lettera modificata dall’articolo 4 della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

ARTICOLO N.6 bis
(Conflitto di interessi) (1).

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».
(1) Articolo inserito dall’articolo 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

CAPO III
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
ARTICOLO N.7
Comunicazione di avvio del procedimento (1)

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell’amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari (2) .
(1) Rubrica inserita dall’articolo 21, comma 1, lettera g), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(2) A norma dell’articolo 15, comma 5, della legge 1 agosto 2002, n. 166, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete stradale di importo non superiore a 200.000 euro, di cui al disposto del presente articolo, si intende adempiuto mediante pubblicazione per estratto dell’avvio del procedimento su un quotidiano a diffusione locale.

ARTICOLO N.8
Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento (1)

1. L’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l’amministrazione competente;
b) l’oggetto del procedimento promosso;
c) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall’ articolo 2 , commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione (2);
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza (2) ;
d) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima.
4. L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
(1) Rubrica inserita dall’articolo 21, comma 1, lettera h), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(2) Lettera inserita dall’articolo 5 della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

ARTICOLO N.9
Intervento nel procedimento (1)

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
(1) Rubrica inserita dall’articolo 21, comma 1, lettera i), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

ARTICOLO N.10
Diritti dei partecipanti al procedimento (1)

1. I soggetti di cui all’articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’articolo 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.
(1) Rubrica inserita dall’articolo 21, comma 1, lettera l), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

ARTICOLO N.10 bis
Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (1)

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all’accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all’amministrazione (2) (3).
(1) Articolo inserito dall’articolo 6 della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(2) Comma modificato dall’articolo 9, comma 3, della legge 1 novembre 2011, n. 180.
(3) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare AGEA 30 novembre 2009, N. 51.

ARTICOLO N.11
Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento (1)

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell’art. 10, l’amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero [, nei casi previsti dalla legge,] in sostituzione di questo (2).
1- bis . Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali contro interessati (3).
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell’articolo 3 (4).
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’amministrazione recede unilateralmente dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
4-bis. A garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma l, la stipulazione dell’accordo è preceduta da una determinazione dell’organo che sarebbe competente per l’adozione del provvedimento (5).
[5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. ] (6)
(1) Rubrica inserita dall’articolo 21, comma 1, lettera m), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(2) Comma modificato dall’articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(3) Comma aggiunto dall’articolo 3-quinques, comma 1, del D.L. 12 maggio 1995, n. 163.
(4) Comma modificato dall’articolo 1, comma 47, della Legge 6 novembre 2012, n. 190.
(5) Comma aggiunto dall’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(6) Comma abrogato dall’articolo 4, comma 1, punto 14), dell’Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104.

ARTICOLO N.12
Provvedimenti attributivi di vantaggi economici (1)

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione [ed alla pubblicazione] da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi (2).
2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.
(1) Rubrica apposta dall’articolo 21, comma 1, lettera n), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(2) Comma modificato dall’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

ARTICOLO N.13
Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione (1)

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresi’ ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano, nonche’ ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni (1).
(1) Rubrica inserita dall’articolo 21, comma 1, lettera o), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(2) Comma modificato dall’articolo 22 della legge 13 febbraio 2001, n. 45.

CAPO IV
SEMPLIFICAZIONE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
ARTICOLO N.14
Conferenza di servizi (1) (2) (A)

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l’amministrazione procedente puo’ indire una conferenza di servizi (3).
2. La conferenza di servizi e’ sempre indetta quando l’amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell’amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza puo’ essere altresi’ indetta quando nello stesso termine e’ intervenuto il dissenso di una o piu’ amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui e’ consentito all’amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti (4).
3. La conferenza di servizi puo’ essere convocata anche per l’esame contestuale di interessi coinvolti in piu’ procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita’ o risultati. In tal caso, la conferenza e’ indetta all’amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l’interesse pubblico prevalente. [Per i lavori pubblici si continua ad applicare l’articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L’indizione della conferenza puo’ essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.] (5)
4. Quando l’attivita’ del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di piu’ amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e’ convocata, anche su richiesta dell’interessato, dall’amministrazione competente per l’adozione del provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi e’ convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest’ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e’ convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto (6).
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi e’ convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalita’ stabiliti dalle medesime amministrazioni (7) (8).
(1) Articolo modificato dall’articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall’articolo 3-bis, comma 1, del D.L. 12 maggio 1995, n. 163, dall’articolo 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127 come modificato dall’articolo 2, comma 28, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e da ultimo sostituito dall’articolo 9, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340.
(2) Rubrica inserita dall’articolo 21, comma 1, lettera p), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(3) Comma modificato dall’articolo 49, comma 1, lettera a), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
(3) Comma modificato dall’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(4) Comma modificato dall’articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente dall’articolo 49, comma 1, lettera b), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
(5) Comma modificato dall’articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(6) Comma aggiunto dall’articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(7) Vedi, anche, l’articolo 1, comma 265, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e l’ articolo 1 dell’O.P.C.M. 17 aprile 2008, n. 3669.
(A) In riferimento al presente articolo vedi: Messaggio INPS 27 giugno 2013, n. 10357.

ARTICOLO N.14 bis
Conferenza di servizi preliminare (1) (2)

1. La conferenza di servizi puo’ essere convocata per progetti di particolare complessita’ e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell’interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilita, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente (3).
1-bis. In relazione alle procedure di cui all’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la conferenza dei servizi e’ sempre indetta. La conferenza si esprime sulla base dello studio di fattibilita’ per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara ovvero sulla base del progetto preliminare per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara. Le indicazioni fornite in sede di conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento (4).
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita, si pronunciano, per quanto riguarda l’interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso (5).
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d’impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell’ambito di tale conferenza, l’autorita’ competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorita’ esamina le principali alternative, compresa l’alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l’esistenza di eventuali elementi di incompatibilita’, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell’ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.
3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumita’, con riferimento alle opere interregionali, e’ sottoposto alla disciplina di cui all’articolo 14-quater, comma 3 (6).
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l’amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (7).
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 17, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successivamente sostituito dall’articolo 10, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340.
(2) Rubrica inserita dall’articolo 21, comma 1, lettera q), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(3) Comma modificato dall’articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(4) Comma aggiunto dall’articolo 3, comma 1, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83.
(5) Comma modificato dall’articolo 9, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(6) Comma aggiunto dall’articolo 9, comma 1, lettera c), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(7) Vedi l’ articolo 1 dell’O.P.C.M. 17 aprile 2008, n. 3669.

ARTICOLO N.14 ter
Lavori della conferenza di servizi (1) (2)

01. La prima riunione della conferenza di servizi e’ convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessita’ dell’istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione (3)
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all’organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e puo’ svolgersi per via telematica (4).
2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l’effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l’amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. La nuova data della riunione puo’ essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un’autorita’ preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attivita’ produttive e per l’edilizia, ove costituiti, o i Comuni, o altre autorita’ competenti concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attivita’ culturali (5).
2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto (6).
2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempi menti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attivita’. Agli stessi e’ inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione (7).
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell’istanza o del progetto definitivo ai sensi dell’articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l’adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l’amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo (8).
3-bis. In caso di opera o attivita’ sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (9).
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilita’ ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l’adozione del relativo provvedimento, l’amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo e’ prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessita’ di approfondimenti istruttori. Per assicurare il rispetto dei tempi, l’amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale puo’ far eseguire anche da altri organi dell’amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacita’ tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attivita’ tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (10).
4-bis. Nei casi in cui l’intervento oggetto della conferenza di servizi e’ stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (11).
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia’ intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 14-quater, nonche’ quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute pubblica, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità (12).
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volonta’ dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
6-bis. All’esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l’amministrazione procedente, in caso di VIA statale, puo’ adire direttamente il consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilita’ dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonche’ ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis (13).
7. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumita’, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all’esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volonta’ dell’amministrazione rappresentata (14).
8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell’istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all’esame del provvedimento.
[ 9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.] (15)
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA e’ pubblicato, a cura del proponente, unitamente all’estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 17, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successivamente sostituito dall’articolo 11, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340.
(2) Rubrica inserita dall’articolo 21, comma 1, lettera r), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(3) Comma anteposto dall’articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(4) Comma modificato dall’articolo 9, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
(5) Comma modificato dall’articolo 10, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente dall’articolo 49, comma 2, lettera a), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
(6) Comma aggiunto dall’articolo 9, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
(7) Comma aggiunto dall’articolo 9, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
(8) Comma modificato dall’articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(9) Comma aggiunto dall’articolo 49, comma 2, lettera b), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78
(10) Comma modificato dall’articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(11) Comma modificato dall’articolo 10, comma 1, lettera e), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente dall’articolo 49, comma 2, lettera b-bis), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
(12) Comma aggiunto dall’articolo 49, comma 2, lettera c), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
(13) Comma aggiunto dall’articolo 10, comma 1, lettera f), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente sostituito dall’articolo 49, comma 2, lettera d), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 .
(14) Comma modificato dall’articolo 10, comma 1, lettera g), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente sostituito dall’articolo 49, comma 2, lettera e), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 .
(15) Comma sostituito dall’articolo 10, comma 1, lettera h), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente soppresso dall’articolo 49, comma 2, lettera f), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 .

ARTICOLO N.14 quater
Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi (1) (2)

1. Il dissenso di uno o piu’ rappresentanti delle amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita’, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilita’, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non puo’ riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso (3).
[2. Se una o piu’ amministrazioni hanno espresso nell’ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell’amministrazione procedente, quest’ultima, entro i termini perentori indicati dall’articolo 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione e’ immediatamente esecutiva.] (4)
3. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento dell’intesa, entro trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la partecipazione della regione o della provincia autonoma, degli enti locali e delle amministrazioni interessate, attraverso un unico rappresentante legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione condivisa, anche volta a modificare il progetto originario. Se l’intesa non è raggiunta nel termine di ulteriori trenta giorni, è indetta una seconda riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime modalità della prima, per concordare interventi di mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali alternative a quella originaria. Ove non sia comunque raggiunta l’intesa, in un ulteriore termine di trenta giorni, le trattative, con le medesime modalità delle precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque a individuare i punti di dissenso. Se all’esito delle predette trattative l’intesa non è raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate (5) (6).
[3-bis. Se il motivato dissenso e’ espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva e’ rimessa dall’amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un’amministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione e’ assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessita’ dell’istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.] (7)
[3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, e’ rimessa al Consiglio dei Ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, e dell’articolo 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione e’ rimessa al Consiglio dei Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate.] (8)
[3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso l’individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso.] (9)
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione (10).
[4. Quando il dissenso e’ espresso da una regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono adottate con l’intervento del presidente della giunta regionale interessata, al quale e’ inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.] (11)
5. Nell’ipotesi in cui l’opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (12).
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 17, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successivamente sostituito dall’articolo 12, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340.
(2) Rubrica inserita dall’articolo 21, comma 1, lettera s), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(3) Comma modificato dall’articolo 49, comma 3, lettera a), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
(4) Comma abrogato dall’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(5) La Corte Costituzionale, con sentenza 11 luglio 2012, n. 179 (in Gazz.Uff., 18 luglio, n. 29), ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale della lettera b), comma 3 dell’articolo 49 D.L. 31 maggio 2010, n. 78 , nella parte in cui prevede che, in caso di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi da una Regione o da una Provincia autonoma, in una delle materie di propria competenza, ove non sia stata raggiunta, entro il breve termine di trenta giorni, l’intesa, «il Consiglio dei ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate».
(6) Comma sostituito dall’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, dall’articolo 49, comma 3, lettera b), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78; successivamente modificato dall’articolo 5, comma 2, lettera b), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 e, da ultimo, sostituito dall’articolo 33-octies, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
(7) Comma aggiunto dall’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15. Il presente comma deve ritenersi abrogato per effetto della sostituzione di cui all’ articolo 49, comma 3, lettera b), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
(8) Comma aggiunto dall’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15. Il presente comma deve ritenersi abrogato per effetto della sostituzione di cui all’ articolo 49, comma 3, lettera b), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
(9) Comma aggiunto dall’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15. Il presente comma deve ritenersi abrogato per effetto della sostituzione di cui all’ articolo 49, comma 3, lettera b), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
(10) Comma aggiunto dall’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(11) Comma abrogato dall’articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(12) Vedi l’ articolo 1 dell’O.P.C.M. 17 aprile 2008, n. 3669.

ARTICOLO N.14 quinquies
Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto (1)

1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all’approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all’esito della procedura di cui all’ articolo 37-quater della legge n. 109 del 1994 , ovvero le società di progetto di cui all’articolo 37-quinquies della medesima legge.
(1) Articolo inserito dall’articolo 12, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

ARTICOLO N.15
Accordi fra pubbliche amministrazioni (1)

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’articolo 11, commi 2 e 3 (2).
2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell’ articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullita’ degli stessi.». Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All’attuazione della medesima si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente (3).
(1) Rubrica inserita dall’articolo 21, comma 1, letterat), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(2) Comma modificato dall’ articolo 3, comma 2, dell’Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104 .
(3) Comma inserito dall’articolo 6, comma 2, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

ARTICOLO N.16
Attività consultiva (1) (2)

1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta (3).
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall’espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma (4).
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini (5).
4. Nel caso in cui l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate (6).
5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici (7).
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l’adozione dei pareri loro richiesti.
6-bis. Resta fermo quanto previsto dall’ articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , e successive modificazioni (8).
(1) Rubrica inserita dall’articolo 21, comma 1, lettera u), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(2) A norma dell’articolo 2, comma 5, del O.P.C.M. 8 luglio 2004, n. 3361, in deroga a quanto disposto dal presente articolo, i pareri, i visti e i nulla-osta relativi agli interventi previsti nel progetto che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza dei servizi si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo trascorsi 10 giorni dalla richiesta effettuata dal legale rappresentante dell’Ente attuatore.
(3) Comma sostituito dall’articolo 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successivamente modificato dall’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69.
(4) Comma sostituito dall’articolo 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successivamente dall’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69.
(5) Comma sostituito dall’articolo 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
(6) Comma sostituito dall’articolo 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successivamente modificato dall’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69.
(7) Comma sostituito dall’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69.
(8) Comma aggiunto dall’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69.

ARTICOLO N.17
Valutazioni tecniche (1)

1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l’adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell’amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell’amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
3. Nel caso in cui l’ente od argano adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all’amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 16.
(1) Rubrica nserita dall’articolo 21, comma 1, lettera v), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

ARTICOLO N.18
Autocertificazione (1)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. [ Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all’articolo 27. ] (2)
2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti (3).
3. Parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.
(1) Rubrica inserita dall’articolo 21, comma 1, lettera z), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(2) Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, del D.P.R. 2 agosto 2007 n. 157.
(3) Comma sostituito dall’articolo 3, comma 6-octies, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

ARTICOLO N.19
Segnalazione certificata di inizio attivita’ – Scia (1) (2).

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attivita’ imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, e’ sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonche’ di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e’ corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorieta’ per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita’ personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , nonche’, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita’ da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’ articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l’acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche’ dei relativi elaborati tecnici, puo’ essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento , ad eccezione dei procedimenti per cui e’ previsto l’utilizzo esclusivo della modalita’ telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione (3).
2. L’attivita’ oggetto della segnalazione puo’ essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.
3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attivita’ e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove cio’ sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita’ ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E’ fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorieta’ false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonche’ di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , puo’ sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo (4).
4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, all’amministrazione e’ consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilita’ di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attivita’ dei privati alla normativa vigente (5).
4-bis. Il presente articolo non si applica alle attivita’ economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (6)
[5. Il presente articolo non si applica alle attivita’ economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 . Ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo e’ devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, puo’ riguardare anche gli atti di assenso formati in virtu’ delle norme sul silenzio assenso previste dall’articolo 20.] (7)
6. Ove il fatto non costituisca piu’ grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attivita’, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e’ punito con la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e’ ridotto a trenta giorni. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresi’ ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attivita’ urbanistico-edilizia, alle responsabilita’ e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 , e dalle leggi regionali (8).
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita’, la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita’ non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’ art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (9).
(1) Articolo modificato dall’articolo 3 del D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, dall’articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall’articolo 21, comma 1, lettera aa), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 , dall’articolo 3, comma 1, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 dall’articolo 9, della legge 18 giugno 2009, n. 69, dall’articolo 85, comma 1, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e da ultimo sostituito dall’articolo 49, comma 4-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
(2) Per l’interpretazione delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l’articolo 5, comma 2, lettera c), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70.
(3) Comma modificato dall’articolo 5, comma 2, lettera b), numero 2),del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, dall’ articolo 1 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 e dall’articolo 13, comma 1, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83.
(4) A norma dell’ articolo 1, comma 9, dell’O.P.C.M. 26 febbraio 2011, n. 3926, il termine di 60 giorni di cui al presente comma , primo periodo e’ ridotto a 15 giorni.
(5) Comma modificato dall’articolo 6, comma 1, lettera a), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138.
(6) Comma aggiunto dall’articolo 2, comma 1-quinques, del D.L. 5 agosto 2010, n. 125.
(7) Comma abrogato, a decorrere dal 16 settembre 2010, dall’articolo 4, comma 1, numero 14), dell’Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
(8) Comma aggiunto dall’articolo 5, comma 2, lettera b), numero 2), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 e successivamente modificato dall’articolo 6, comma 1, lettera b), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138.
(9) Comma aggiunto dall’articolo 6, comma 1, lettera c), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138

ARTICOLO N.20
Silenzio assenso (1) (2) (3)

1. Fatta salva l’applicazione dell’ articolo 19 , nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all’ articolo 2 , commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
2. L’amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l’amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies .
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti (4).
5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis (5).
[5-bis. Ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo e’ devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.] (6)
(1) Articolo modificato dall’articolo 3 del D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, dall’articolo 21, comma 1, lettera bb), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente sostituito dall’articolo 3, comma 6-ter, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35.
(2) Per la disciplina dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 vedi l’articolo 3, comma 6 sexies del medesimo decreto-legge.
(3) A norma dell’articolo 8-bis, comma 1, del D.L. 30 novembre 2005, n. 245, convertito con modificazioni, in legge 27 gennaio 2006, n. 21, in relazione ai peculiari contesti emergenziali in atto, nelle more dell’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente articolo, sono esclusi i procedimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché quelli di competenza dei Commissari delegati nominati ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
(4) Comma modificato dall’articolo 9, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
(5) Comma sostituito dall’articolo 7, comma 1, lettera d), della legge 18 giugno 2009, n. 69.
(6) Comma aggiunto dall’articolo 2, comma 1-sexies, del D.L. 5 agosto 2010, n. 125 e successivamente abrogato dall’articolo 4, comma 1, numero 14), dell’Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dall’articolo 1, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.

ARTICOLO N.21
Disposizioni sanzionatorie (1)

1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l’interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell’attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall’articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell’attività in carenza dell’atto di assenso dell’amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all’attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.
2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all’attività ai sensi degli articoli 19 e 20 (2) .
(1) Rubrica inserita dall’articolo 21, comma 1, lett. cc), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(2) Comma aggiunto dall’articolo 3, comma 6-nonies, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 .

Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca e recesso (1)
(1) Capo inserito dall’articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

ARTICOLO N.21 bis
Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati (1)

1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.
(1) Articolo inserito dall’articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

ARTICOLO N.21 ter
Esecutorietà (1)

1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l’adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell’esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l’interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all’esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.
2. Ai fini dell’esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l’esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.
(1) Articolo inserito dall’articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

ARTICOLO N.21 quater
Efficacia ed esecutività del provvedimento (1)

1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
2. L’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.
(1) Articolo inserito dall’articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

ARTICOLO N.21 quinquies
Revoca del provvedimento (1).

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo. [Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell’indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.] (2)
1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessati e’ parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilita’ da parte dei contraenti della contrarieta’ dell’atto amministrativo oggetto di revoca all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione della compatibilita’ di tale atto con l’interesse pubblico (3).
[1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessati e’ parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilita’ da parte dei contraenti della contrarieta’ dell’atto amministrativo oggetto di revoca all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione della compatibilita’ di tale atto con l’interesse pubblico.] (4)
(1) Articolo inserito dall’articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(2) Comma modificato, a decorrere dal 16 settembre 2010, dall’articolo 4, comma 1, numero 14, dell’Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
(3) Comma inserito dall’articolo 13, comma 8-duodevicies, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7.
(4) Comma inserito dall’articolo 12, comma 1-bis, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e successivamente abrogato dall’articolo 62, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.

ARTICOLO N.21 sexies
Recesso dai contratti (1)

1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto.
(1) Articolo inserito dall’articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

ARTICOLO N.21 septies
Nullità del provvedimento (1)

1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
[2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.] (2)
(1) Articolo inserito dall’articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(2) Comma abrogato, a decorrere dal 16 settembre 2010, dall’articolo 4, comma 1, numero 14, dell’Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

ARTICOLO N.21 octies
Annullabilità del provvedimento (1)

1. E’ annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
(1) Articolo inserito dall’articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

ARTICOLO N.21 nonies
Annullamento d’ufficio (1)

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’ articolo 21-octies può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
(1) Articolo inserito dall’articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

CAPO V
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
ARTICOLO N.22
Definizioni e principi in materia di accesso (1) (A)

1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per “diritto di accesso”, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;
c) per “controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
d) per “documento amministrativo”, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
e) per “pubblica amministrazione”, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza (2).
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all’articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.
5. L’acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell’ articolo 43 , comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.
6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 15, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, con la decorrenza indicata dall’articolo 23 della legge 15/2005 medesima. Vedi anche il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.
(2) Comma sostituito dall’articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69
(A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare Inps 08 gennaio 2013, n. 4.

ARTICOLO N.23
Ambito di applicazione del diritto di accesso (1) (2)

1. Il diritto di accesso di cui all’articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall’articolo 24.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265.
(2) Rubrica inserita dall’articolo 21, comma 1, lettera dd), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

ARTICOLO N.24
Esclusione dal diritto di accesso (1)

1. Il diritto di accesso è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801 , e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso ai sensi del comma 1 (2).
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.
4. L’accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell’ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l’eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all’accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell’ articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il Governo può prevedere casi di sottrazione all’accesso di documenti amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall’ articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 , dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all’esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
b) quando l’accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all’attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l’attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all’espletamento del relativo mandato.
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’ articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (3).
(1) Articolo modificato dall’articolo 22, comma 1, lettera b), della legge 13 febbraio 2001, n. 45; dall’articolo 176, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 e, successivamente, sostituito dall’articolo 16, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 23, comma 2, della medesima legge.
(2) Per il regolamento recante l’individuazione dei casi di esclusione dal diritto d’accesso ai documenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del presente comma, vedi il D.P.C.M. 27 giugno 2011, n. 143.
(3) Per il regolamento di attuazione del presente articolo vedi il Comunicato 24 aprile 2008.

ARTICOLO N.25
Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi (1)

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall’art. 24 e debbono essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell’ articolo 24 , comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l’accesso di cui all’articolo 27 nonché presso l’amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l’accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l’accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all’autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l’accesso è consentito. Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l’accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154 , 157 , 158 , 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l’accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all’acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione (2).
5. Le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo (3).
[5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l’assistenza del difensore. L’amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell’ente.] (4)
[6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l’esibizione dei documenti richiesti.] (5)
(1) Rubrica inserita dall’articolo 21, comma 1, lettera ee), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(2) Comma sostituito dall’articolo 15, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, dall’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente modificato dall’articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 18 giugno 2009, n. 69.
(3) Comma modificato dall’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, dall’articolo 3, comma 6-decies, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e successivamente sostituito, a decorrere dal 16 settembre 2010, dall’articolo 3, comma 2, lettera c), dell’Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
(4) Comma aggiunto dall’articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente abrogato, a decorrere dal 16 settembre 2010, dall’articolo 4, comma 1, numero 14), dell’Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
(5) Comma sostituito dall’articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente abrogato, a decorrere dal 16 settembre 2010, dall’articolo 4, comma 1, numero 14), dell’Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

ARTICOLO N.26
Obbligo di pubblicazione (1)

[ 1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l’interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse. ] (2)
2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all’articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s’intende realizzata.
(1) Rubrica inserita dall’articolo 21, comma 1, lett. ff), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
(2) Comma abrogato dall’articolo 53, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

ARTICOLO N.27
Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi (1)

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e’ composta da dieci membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, anche in quiescenza, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, e uno scelto fra i professori di ruolo in materie giuridiche [e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici]. È membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell’ articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400(2).
2-bis. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. L’assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne determina la decadenza (3).
3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.
[ 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a decorrere dall’anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.] (4)
5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall’articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell’attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all’ articolo 22 .
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
[ 7. In caso di prolungato inadempimento all’obbligo di cui al comma 1 dell’ articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo. ] (5) (6) (7)
(1) Articolo sostituito dall’articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15. Vedi, anche, l’articolo 1, comma 1346, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(2) Comma modificato dall’articolo 47 bis, comma 1, lettera a), numeri 1), 2) 3) e 4) del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.
(3) Comma inserito dall’articolo 47 bis, comma 1, lettera b) del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.
(4) Comma abrogato dall’articolo 2, comma 1, del D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157. Vedi le ulteriori disposizioni di cui allarticolo 2 del medesimo D.P.R. 157/2007.
(5) Comma abrogato dall’articolo 1, comma 2, del D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157.
(6) A norma dell’articolo 4, comma 7, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, la Commissione di cui al presente articolo, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
(7) Vedi anche l’articolo 47 bis, comma 2, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.

ARTICOLO N.28
Modifica dell’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio (1)

1. L’art. 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:
“Art. 15 ( Segreto d’ufficio ). – 1. L’impiegato deve mantenere il segreto d’ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell’ambito delle proprie attribuzioni, l’impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall’ordinamento”.
(1) Rubrica inserita dall’articolo 21, comma 1, lett. gg), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO N.29
Ambito di applicazione della legge (1)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche (2).
2. Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge.
2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l’accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti (3).
2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso e la conferenza di servizi, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano (4).
2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela (5).
2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione (6).
(1) Articolo sostituito dall’articolo 19, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, con la decorrenza prevista dall’articolo 22 della medesima legge.
(2) Comma sostituito dall’articolo 10, comma 1, lettera b), numero 1), della legge 18 giugno 2009, n. 69
(3) Comma aggiunto dall’articolo 10, comma 1, lettera b), numero 2), della legge 18 giugno 2009, n. 69
(4) Comma aggiunto dall’articolo 10, comma 1, lettera b), numero 2), della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successivamente modificato dall’ articolo 49, comma 4, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
(5) Comma aggiunto dall’articolo 10, comma 1, lettera b), numero 2), della legge 18 giugno 2009, n. 69
(6) Comma aggiunto dall’articolo 10, comma 1, lettera b), numero 2), della legge 18 giugno 2009, n. 69

ARTICOLO N.30
Atti di notorieta (1)

1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.
2. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prevista dall’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato.
(1) Rubrica inserita dall’articolo 21, comma 1, lett. hh), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

ARTICOLO N.31

[ 1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo 24.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’articolo 20, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

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